Fatti
La ricorrente, domiciliata in Germania, e il Consiglio comunale di Herisau, in qualità di convenuto, si contendono in materia di assistenza sociale un presupposto processuale. L'istanza precedente, il Tribunale superiore di Appenzello Esterno, con decisione del 15 aprile 2019 (OFoP 17 26) ha accertato che il Comune aveva già versato alla ricorrente Fr. 7'580.- per il trasloco in Germania sotto il titolo '[B. GmbH] '. Non sussiste un diritto al rimborso dei costi per l'aiuto privato e per i viaggi in automobile di Fr. 4'352.50.
Con ricorso del 23 maggio 2019 la ricorrente ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale federale e ha chiesto l'assistenza giudiziaria gratuita. Non si è confrontata con i considerandi della decisione cantonale, ma ha rinviato a scritti precedenti e ha chiesto un'udienza di discussione dinanzi al Tribunale federale nonché l'audizione di testimoni. Non ha fatto valere alcuna violazione di diritti costituzionali e non ha indicato in che misura la decisione sarebbe arbitraria o altrimenti incostituzionale. È stata richiesta la successiva produzione di 'documenti mancanti' dopo la scadenza del termine di ricorso.
Controverso e da esaminare era se il ricorso soddisfi i requisiti legali di motivazione.
Diritto
Contro le decisioni emanate in applicazione del diritto cantonale, il ricorso deve dimostrare in modo chiaro e circostanziato quali diritti costituzionali sarebbero violati e in che misura, con riferimento alle considerazioni determinanti della decisione cantonale (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 135 V 94 consid. 1; 134 V 53 consid. 3.3; 134 II 244 consid. 2.2; 133 IV 286 consid. 1.4).
Il ricorso deve di per sé far riconoscere in quali punti e per quali motivi la decisione impugnata è contestata. Il rinvio a scritti precedenti è inammissibile alla luce dell'obbligo di motivazione (DTF 138 IV 47 consid. 2.8.1; 134 I 303 consid. 1.3; 133 II 396 consid. 3.1).
La ricorrente non si è confrontata con gli accertamenti dell'istanza precedente e non ha fatto valere alcuna violazione di diritti costituzionali. La motivazione non è quindi sufficiente, per cui manca un valido rimedio giuridico.
La omissione non…