Fatti
La [C. AG] (creditrice, opponente al ricorso) ha fatto notificare il 19 giugno 2017 dall'Ufficio di esecuzione di Imboden contro [A.A.] (debitrice, ricorrente) e il di lei marito [B.A.] un credito di Fr. 16'200.-- oltre interessi al 5% dal 17 aprile 2017 (esecuzioni n. xxx e yyy).
[B.A.] ha interposto opposizione, mentre [A.A.] non l'ha fatto, per cui il 21 agosto 2017 è stato emesso l'avviso di pignoramento. Con lettera del 25 agosto 2017 l'Ufficio di esecuzione ha respinto il riconoscimento dell'opposizione come opposizione collettiva e ha rinviato alla possibilità di un'azione di accertamento negativo.
[A.A.] ha presentato il 16 settembre 2017 presso il Tribunale regionale di Imboden un'azione di accertamento negativo ai sensi dell'art. 85a LEF e ha chiesto la sospensione provvisoria dell'esecuzione n. xxx nonché un divieto di atti di pignoramento e di comunicazioni a terzi. Il Tribunale regionale ha concesso misure superprovvisionali il 20 settembre 2017 e con decisione del 6 marzo 2018 ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione.
Il Tribunale cantonale dei Grigioni ha parzialmente accolto l'appello della convenuta con sentenza del 16 ottobre 2019, ha annullato la decisione di primo grado e ha respinto la domanda di sospensione provvisoria. Le spese della procedura d'appello sono state poste per 4/5 a carico dell'istante, che è stata inoltre condannata a versare un'indennità di parte.
Con ricorso in materia civile la ricorrente ha chiesto l'annullamento dei dispositivi n. 1, 3 e 5 e la conferma dell'arresto dell'esecuzione, compreso il divieto di informare terzi. In via subordinata ha chiesto il rinvio della causa. La opponente al ricorso ha chiesto di non entrare nel merito, in via subordinata il rigetto. Il Tribunale federale ha concesso in via superprovvisionale l'effetto sospensivo al ricorso e il 3 febbraio 2020 ha ordinato all'Ufficio di esecuzione di non avviare provvisoriamente alcuna procedura di pignoramento.
Controverso è essenzialmente se una sospensione provvisoria dell'esecuzione ai sensi dell'art. 85a cpv. 2 n. 1 LEF sia già ammissibile prima del pignoramento e se l'istanza precedente lo abbia negato in modo arbitrario.
Diritto
Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità del ricorso. Il ricorso concerne una causa civile (art. 72 LTF) e si dirige contro una decisione di ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF). Il requisito del valore litigioso (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) non è adempiuto, mentre l'esistenza di una questione di diritto di importanza fondamentale può restare aperta, poiché nelle decisioni su misure cautelari può essere fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). La decisione impugnata è una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF, dato che la misura cautelare vale solo per la durata della procedura principale. Se sussista un pregiudizio non suscettibile di essere riparato (lesione della personalità, danno alla reputazione mediante pignoramento dello stipendio) può restare aperto, poiché il ricorso è comunque infondato.
La censura di violazione di diritti costituzionali (art. 106 cpv. 2 LTF) deve essere formulata e motivata in modo preciso. Elementi di fatto relativi al supposto difetto di sostanza pignorabile che non risultano dalla decisione impugnata non sono presi in considerazione. Una censura di arbitrio (art. 9 Cost.) presuppone che la decisione sia manifestamente insostenibile, violi in modo crasso una norma o un principio giuridico indiscusso oppure urti in modo stridente il sentimento di giustizia.
L'istanza precedente ha negato una sospensione provvisoria prima del pignoramento. Secondo il tenore dell'art. 85a cpv. 2 n. 1 LEF può restare aperto se con ciò si intenda un momento determinato. L'istanza precedente ha tuttavia correttamente considerato la genesi della norma: il messaggio del 1991 (FF 1991 III 70 seg.) precisa che il giudice deve lasciare che la procedura esecutiva prosegua nell'interesse del creditore fino al pignoramento, finché il creditore ottenga garanzia. Anche i…