Fatti

Parti e procedura : La Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni (CNA) propone un ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di giustizia della Repubblica e Cantone di Ginevra del 29 novembre 2018 (A/2289/2017 e A/2290/2017). Gli intimati sono la società [A. SA] (centrale di taxi) e due tassisti, [B.] e [C.] , tutti rappresentati dallo stesso avvocato.

Quadro legale cantonale : Dal 1° luglio 2017 sono in vigore la legge ginevrina sui taxi e sulle vetture di trasporto con autista (LTVTC) e il suo regolamento. In precedenza erano applicabili la vecchia legge sui taxi e le limousine (aLTaxis/GE) del 21 gennaio 2005 e il suo regolamento (aRTaxis/GE). L'art. 9 cpv. 1 aLTaxis/GE prevedeva diversi tipi di autorizzazioni, tra cui quella di centrale di ordinazione di corse di taxi.

Fatti pertinenti : [A. SA] , iscritta nel Registro di commercio dal 1959, gestisce una centrale di taxi per la piazza di Ginevra ed è titolare di un'autorizzazione di centrale di ordinazione di corse. L'Ufficio del commercio ha autorizzato [C.] (29 giugno 2016) e [B.] (19 ottobre 2016) a esercitare in qualità di indipendenti un taxi di servizio pubblico. I due tassisti hanno concluso con la centrale un contratto di abbonamento (CA) che prevede: la ricezione e la distribuzione delle richieste di corsa da parte di una centrale di chiamata; la messa a disposizione di materiale informatico e radio che resta di proprietà della centrale; una tassa mensile di abbonamento di 702 fr. 60. Il CA impone inoltre diversi obblighi (segni distintivi, ricevute, apparecchiatura di bordo accesa durante il servizio, clausola di non concorrenza, divieto di lavorare con un taxi non registrato presso la centrale), un regolamento interno, una carta di qualità comprendente sedici impegni e una scala di sospensioni da un giorno a una settimana. Il CA ha durata annuale, si rinnova tacitamente e può essere disdetto con un preavviso di trenta giorni per la fine di un trimestre.

Procedura amministrativa : Con decisioni del 28 settembre e del 23 novembre 2016, la CNA ha qualificato come dipendente l'attività dei due tassisti. Su opposizione, ha mantenuto tale qualificazione con decisioni del 10 aprile 2017; per [C.] , che aveva disdetto il CA con effetto al 31 ottobre 2016, la CNA ha confermato lo statuto di dipendente per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 2016.

Decisione cantonale : La corte cantonale, dopo la comparizione personale delle parti e l'audizione di testimoni, ha accolto i ricorsi di [A. SA] e dei tassisti con sentenza del 29 novembre 2018, ha annullato le decisioni su opposizione e ha rinviato la causa alla CNA. Ha ritenuto che i tassisti fossero indipendenti, considerando che gli elementi a favore dell'indipendenza prevalessero.

Conclusioni e questione litigiosa : La CNA chiede l'annullamento della sentenza nella misura in cui riconosce ai tassisti lo statuto di indipendenti e la conferma delle sue decisioni su opposizione. Gli intimati chiedono la reiezione del ricorso. L'Ufficio federale della sanità pubblica non si è pronunciato. La questione litigiosa riguarda la qualificazione, alla luce dell'art. 66 cpv. 1 lett. g LAINF, dell'attività di tassista esercitata dagli abbonati della centrale: attività dipendente o indipendente.

Diritto

Ammissibilità : Sebbene il dispositivo rinvii la causa alla CNA, la sentenza non è una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF, poiché l'autorità giudiziaria cantonale ha statuito in via definitiva sui punti contestati e l'amministrazione non dispone più di margine di manovra. Il ricorso, diretto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) pronunciata in materia di diritto pubblico da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), è ammissibile.

Quadro giuridico e potere d'esame : Sono assicurati obbligatoriamente i lavoratori ai sensi dell'art. 1a cpv. 1 lett. a LAINF, ossia le persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS e dell'art. 1 OAINF. È salariato chi dipende da un datore di lavoro per quanto concerne l'organizzazione del lavoro e dal punto di vista dell'economia aziendale e non sopporta il rischio imprenditoriale. Gli elementi determinanti sono il potere di istruzione del datore di lavoro, la subordinazione, l'obbligo di eseguire personalmente il compito, la collaborazione regolare e la possibilità di organizzare il proprio orario, che non basta a escludere il rapporto di lavoro salariato. Il Tribunale federale è vincolato dagli accertamenti di fatto dell'autorità precedente, salvo arbitrio (art. 105 cpv. 2 LTF), non trattandosi di una questione concernente la concessione di prestazioni.

Valutazione delle censure di dipendenza economica : La ricorrente faceva valere una dipendenza economica, la collaborazione regolare e il fatto che il 50 % dei redditi dei tassisti proviene dalla centrale. Il Tribunale federale ritiene che la prestazione della centrale sia un servizio a pagamento (abbonamento fisso), che il modello economico della centrale si fondi esclusivamente sugli abbonamenti e non sul numero di corse, che i tassisti percepiscono e trattengono gli incassi delle corse e che la centrale non conosce l'importo di tali incassi. I rapporti si inseriscono in un rapporto economico che giova a entrambe le parti. La censura è respinta.

Valutazione della dipendenza organizzativa : La ricorrente sosteneva che i numerosi obblighi contrattuali e la scala di sanzioni denotassero un potere di istruzione e disciplinare comparabile a quello di un datore di lavoro. Il Tribunale federale constata tuttavia che i tassisti non sono soggetti ad alcuna istruzione quanto al luogo o al tempo di lavoro, possono scegliere se lavorare o meno, fissare le proprie…