Art. 66 LAINF

Settore di competenza

1 Sono assicurati d’obbligo presso l’INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti:
  1. a. aziende industriali a norma dell’articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro (LL);
  2. b. aziende dell’industria edilizia, d’installazioni e di posa di condutture;
  3. c. aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo;
  4. d. aziende forestali;
  5. e. aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli: 1. negozi di ottica, 2. bigiotterie e gioiellerie, 3. negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l’affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, 4. negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, 5. negozi di decorazione d’interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria;
  6. f. aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1);
  7. g. aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all’industria dei trasporti;
  8. h. aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici;
  9. i. macelli con installazioni meccaniche;
  10. k. aziende per la fabbricazione di bevande;
  11. l. aziende di distribuzione d’elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque;
  12. m. aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l;
  13. n. laboratori d’apprendistato e protetti;
  14. o. aziende di lavoro temporaneo;
  15. p. amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione;
  16. q. servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b–m.
2 Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all’assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d’attività dell’INSAI in relazione ai lavoratori:
  1. a. di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all’assicurazione obbligatoria;
  2. b. di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al cpv. 1;
  3. c. di aziende miste;
  4. d. alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al cpv. 1 lettere b–m, senza che si sia in presenza di un’azienda.
3 Il Consiglio federale può dispensare dall’obbligo di assicurarsi presso l’INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un’associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l’esistenza e l’efficienza dell’istituto d’assicurazione.
3bis I disoccupati sono assicurati presso l’INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
3ter Le persone di cui all’articolo 1a cpv. 1 lett. c sono assicurate presso l’INSAI.
4 L’INSAI gestisce l’assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d’obbligo presso l’istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell’impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l’INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Consid. 3c) o della separazione (art. 88 cpv. 2 OAINF; consid. 3c). - Nozione dell'azienda (consid. 4), dell'azienda unitaria o composita (consid. 5), dell'azienda mista (consid. 6a), dell'azienda principale (consid. 6b…
    · 12/11/1987 · 90 citazioni Riassunto
  2. 2
    La nozione di "azienda commerciale" non deve essere interpretata restrittivamente (consid. 7c). - La centrale di esercizio non è un'azienda ai sensi dell'art. 66 LAINF e non potrebbe essere oggetto di sottoposizione ind…
    · 27/11/1987 · 10 citazioni
  3. 3
    Campo d'attività dell'INSAI (SUVA); azienda di lavoro a regia
    · 12/04/2011 · 7 citazioni Riassunto
  4. 4
    Settore di competenza dell'INSAI
    · 22/02/2023 · 5 citazioni
  5. 5
    Art. 66 cpv. 1 lett. g LAINF, art. 78 lett. g OAINF. - L'art. 78 lett. g OAINF il quale prevede che le "scuole di aviazione" sono considerate aziende di comunicazione, di trasporto e aziende direttamente connesse all'in…
    · 22/09/1987 · 4 citazioni
  6. 6
    Delimitazione dell'attività lucrativa indipendente e di quella dipendente; obbligo di versamento dei contributi da parte del datore di lavoro con sede all'estero e stabilimento d'impresa in Svizzera
    · 16/02/2023 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 08/06/2009 · 38 citazioni de
  • · 16/03/2010 · 15 citazioni de
  • Assicurazione contro gli infortuni (obbligo assicurativo)
    · 06/08/2019 · 14 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.