Fatti

La società X. SA, con sede a Y. e succursali a Z. e W., è stata costituita il 15 gennaio 1996. Il suo scopo è l'esercizio di attività nel settore informatico, l'implementazione di soluzioni informatiche (hardware, software e servizi), l'importazione e l'esportazione di prodotti informatici e la fornitura di personale a società clienti. Il 10 giugno 2008, la Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni (CNA/SUVA) ha dichiarato di sottoporre all'assicurazione obbligatoria presso di essa l'intera impresa X. SA a partire dal 1° luglio 2008. X. SA ha fatto ricorso contro questa decisione.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di X. SA. Ha ritenuto che l'impresa X. SA, pur esercitando la fornitura di lavoratori nel settore informatico, debba essere assimilata a una "impresa di lavoro temporaneo" ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 lett. o della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Ciò è giustificato dal fatto che la LAINF mira a garantire che i lavoratori interessati siano sempre coperti dallo stesso assicuratore, ovvero la SUVA, indipendentemente dal fatto che l'impresa pratichi il lavoro temporaneo o il lavoro in appalto. Il Tribunale federale ha ritenuto che non vi sia motivo di…