Art. 27 OC

Oggetto

1 La fornitura di personale a prestito comprende il lavoro temporaneo, il lavoro a prestito e la cessione occasionale di lavoratori ad imprese acquisitrici.
2 È considerata lavoro temporaneo se lo scopo e la durata del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore sono limitati a un solo impiego presso un’impresa acquisitrice.
3 È considerata lavoro a prestito se:
  1. a. lo scopo del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore consiste principalmente nel cedere i servizi del lavoratore a imprese acquisitrici, e b. la durata del contratto di lavoro è di regola indipendente da singoli impieghi presso imprese acquisitrici.
4 È considerata cessione occasionale di lavoratori se:
  1. a. lo scopo del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore consiste essenzialmente nel porre il lavoratore sotto gli ordini del datore di lavoro;
  2. b. i servizi del datore di lavoro sono ceduti solo eccezionalmente a un’impresa acquisitrice, e c. la durata del contratto di lavoro è indipendente da eventuali impieghi presso imprese acquisitrici.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Campo d'attività dell'INSAI (SUVA); azienda di lavoro a regia
    · 12/04/2011 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 11/02/2013 · 3 citazioni de Riassunto
  • Abänderung vorsorglicher Unterhaltsbeiträge
    ZB.2023.64
    · 13/02/2024 · 1 citazioni de
  • Bewilligung zur grenzüberschreitenden Arbeitsvermittlung sowie zum grenzüberschreitenden Personalverleih
    · 23/12/2021 · 1 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.