Art. 27 OC
Oggetto
1 La fornitura di personale a prestito comprende il lavoro temporaneo, il lavoro a prestito e la cessione occasionale di lavoratori ad imprese acquisitrici.
2 È considerata lavoro temporaneo se lo scopo e la durata del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore sono limitati a un solo impiego presso un’impresa acquisitrice.
3 È considerata lavoro a prestito se:
- a. lo scopo del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore consiste principalmente nel cedere i servizi del lavoratore a imprese acquisitrici, e b. la durata del contratto di lavoro è di regola indipendente da singoli impieghi presso imprese acquisitrici.
4 È considerata cessione occasionale di lavoratori se:
- a. lo scopo del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore consiste essenzialmente nel porre il lavoratore sotto gli ordini del datore di lavoro;
- b. i servizi del datore di lavoro sono ceduti solo eccezionalmente a un’impresa acquisitrice, e c. la durata del contratto di lavoro è indipendente da eventuali impieghi presso imprese acquisitrici.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Campo d'attività dell'INSAI (SUVA); azienda di lavoro a regia1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni
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Abänderung vorsorglicher Unterhaltsbeiträge1 citazioniZB.2023.64· 13/02/2024 · 1 citazioni de
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Bewilligung zur grenzüberschreitenden Arbeitsvermittlung sowie zum grenzüberschreitenden Personalverleih1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.