Fatti
Parti e svolgimento del procedimento: La [A. GmbH] (ricorrente, rappresentata dall'avv. Max Auer) si oppone alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO, resistente). Oggetto di impugnazione è la sentenza del Tribunale amministrativo federale, Sezione II, del 11 giugno 2020 (B-270/2018, B-282/2018).
Fatti: Con decisione dell'8 febbraio 2017 la SECO ha concesso alla ricorrente un'autorizzazione illimitata al collocamento transfrontaliero di personale e al prestito transfrontaliero di personale. Con decisione del 21 dicembre 2017 tale autorizzazione è stata integrata con l'onere che non sono consentite attività di collocamento e di prestito a favore della [B. AG] e del gruppo di imprese [B.] . Lo stesso onere valeva, nella medesima data, per una filiale a Niedergösgen.
Contesto: Un azionista della ricorrente ([A.C.] , azionista di maggioranza) è figlio del presidente del consiglio di amministrazione della [B. AG] e della [D. AG] . La madre è delegata del consiglio di amministrazione della [B. AG] e membro del consiglio di amministrazione della [D.] .
Procedura: Il Tribunale amministrativo federale ha riunito i procedimenti e ha respinto i ricorsi della ricorrente. Con ricorso in materia di diritto pubblico del 17 agosto 2020 la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza dell'istanza precedente e la modifica delle decisioni nel senso che non le siano imposti oneri. La SECO chiede la reiezione; il Tribunale amministrativo federale ha rinunciato a presentare osservazioni.
Censure della ricorrente: violazione della libertà economica (art. 27 Cost.), mancanza di una base legale per gli oneri, adempimento del requisito di indipendenza, sproporzione, in via sommaria violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) e violazione del divieto di disparità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.).
Diritto
Ammissibilità: Il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile contro la decisione finale del Tribunale amministrativo federale (art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. a LTF). La ricorrente è legittimata (art. 89 cpv. 1 LTF). Il ricorso, tempestivo e conforme alla forma, è quindi ammissibile.
Criterio di esame e ingerenza nella libertà economica: La libertà economica (art. 27 Cost.) comprende il libero esercizio di un'attività lucrativa privata e la libertà contrattuale, compresa la libertà di scelta del partner. Gli oneri che vietano attività di collocamento e di prestito a favore del gruppo [B.] equivalgono a un divieto di contrarre di fatto con una parte della clientela e costituiscono un'ingerenza nella libertà economica. Le misure sono conformi ai principi, poiché servono alla protezione dei lavoratori in ambito di politica sociale (art. 94 cpv. 1 Cost.). Occorre esaminare la giustificazione ai sensi dell'art. 36 Cost.
Gravità dell'ingerenza e base legale: Una grave ingerenza richiede una base chiara e precisa in una legge formale (art. 36 cpv. 1 periodo 2 Cost.). Il Tribunale federale lascia aperta la questione della gravità dell'ingerenza, poiché gli oneri possono essere ricondotti a una base in una legge formale. L'istanza precedente aveva qualificato gli oneri come disposizioni accessorie, il che di per sé nulla dice sulla gravità; un divieto di contrarre di fatto con un importante partner contrattuale può tuttavia essere grave.
Legalità delle disposizioni regolamentari (art. 8 cpv. 3 e art. 32 cpv. 2 OC): L'art. 3 cpv. 1 lett. c e l'art. 13 cpv. 1 lett. c LC esigono che l'azienda che colloca o presta personale non eserciti un'altra attività che potrebbe mettere in pericolo gli interessi dei cercatori di impiego, dei lavoratori o delle aziende di impiego. Il Consiglio federale poteva concretizzare tali requisiti a livello regolamentare in base all'art. 3 cpv. 5 e all'art. 13 cpv. 4 LC. Le disposizioni di legge non sono esaustive; le situazioni di pericolo sono molteplici e la concretizzazione era prevista nel processo legislativo. La finalità dell'art. 1 lett. c LC da sola non basta come fondamento, ma le disposizioni regolamentari si muovono entro le valutazioni del legislatore. Le disposizioni regolamentari sono quindi compatibili con la legge, nella misura in cui escludono uno stretto legame economico o personale tra l'azienda che presta o colloca personale e l'azienda di impiego.
Interesse pubblico e requisito di indipendenza: La protezione dei lavoratori è un interesse pubblico rilevante. I lavoratori prestati sono particolarmente esposti nel rapporto triangolare (difficoltà di far valere pretese di diritto del lavoro, breve durata degli impieghi, limitate possibilità di carriera, condizioni di impiego precarie, termini di disdetta più brevi secondo l'art. 19 LC, salario minimo in caso di assoggettamento a un CCL). I conflitti di interesse tra prestatore e azienda di impiego servono alla protezione dei lavoratori; se tale contrapposizione manca a causa di uno stretto legame, i meccanismi a favore dei lavoratori vengono neutralizzati. L'istanza precedente poteva ritenere, senza violare il diritto federale, che manchi la necessaria indipendenza: i legami familiari comportano il rischio che il gruppo [B.] mantenga, tramite la ricorrente, un pool di lavoratori temporanei permanenti eludendo così i rapporti di impiego fissi; l'azionista di maggioranza ha scarsi incentivi a ottimizzare i salari. L'accordo di collaborazione del 13 novembre 2015 mostra una sfavorevole commistione delle sfere di interesse (prestito secondo le direttive della [B. AG] , regolamentazione salariale da parte dell'azienda di impiego). Ulteriori assunzioni di prove (audizione di collaboratori della [B. AG] ) non erano necessarie; la valutazione anticipata delle prove non viola il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.).
Parità di trattamento con le 'agenzie di staffing': La censura di arbitrio e di disparità di trattamento rispetto alle agenzie di staffing interne al gruppo non regge. Tali agenzie prestano personale tipicamente nella forma del lavoro temporaneo con un contratto di…