Art. 13 LC
Presupposti
1 L’autorizzazione è rilasciata se l’impresa:
- a. è iscritta nel Registro svizzero di commercio;
- b. dispone di un locale d’affari adeguato;
- c. non esercita altra attività lucrativa che possa nuocere agli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro.
2 Le persone responsabili della gestione devono:
- a. avere la nazionalità svizzera o, se stranieri, il permesso di domicilio;
- b. assicurare la fornitura di personale a prestito conformemente alle regole della professione;
- c. godere di buona reputazione.
3 Per l’autorizzazione di fornire personale a prestito all’estero è inoltre necessario che le persone responsabili della gestione assicurino che l’azienda dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni negli Stati interessati.
4 Il Consiglio federale disciplina i particolari.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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Bewilligung zur grenzüberschreitenden Arbeitsvermittlung sowie zum grenzüberschreitenden Personalverleih1 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
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