Fatti

La controversia riguarda un assicurato, nato nel 1965, impiegato come muratore presso [B. SA] e assicurato contro gli infortuni presso la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Il 15 gennaio 2014 ha subito un infortunio sul lavoro che ha causato lesioni alla gamba destra e al piede sinistro. La CNA ha assunto il caso.

Con decisione del 28 novembre 2016, confermata su opposizione il 16 gennaio 2017, la CNA ha assegnato all'assicurato una rendita d'invalidità fondata su un grado d'invalidità dell'11% a partire dal 1° ottobre 2016.

L'assicurato ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Vallese chiedendo una rendita intera. Con sentenza del 20 agosto 2019, la corte cantonale ha accolto molto parzialmente il ricorso, annullato le decisioni della CNA e concesso una rendita fondata su un grado d'invalidità del 15% a partire dal 1° ottobre 2016.

La CNA ha proposto ricorso al Tribunale federale concludendo per la conferma della propria decisione su opposizione. L'intimato chiede la reiezione del ricorso. La corte cantonale e l'Ufficio federale della sanità pubblica hanno rinunciato a pronunciarsi.

Calcolo del reddito senza invalidità:

  • CNA: salario orario di 28 fr. 45, 2174 ore annue e tredicesima mensilità, ossia 67'003 fr.
  • Corte cantonale: salario orario di 28 fr. 45 aumentato di 2 fr. 36 (tredicesima, 8,30%), 42 ore settimanali su 52 settimane (2184 ore), ossia 67'289 fr. 04, ai quali si aggiungono 2736 fr. di indennità di pausa, per un totale di 70'025 fr.
  • Reddito da invalido di 59'658 fr., che porta a un grado d'invalidità del 14,8%, arrotondato al 15%.

La corte cantonale ha considerato 2112 ore secondo la denuncia di sinistro del 29 gennaio 2014, il datore di lavoro avendo indicato cifre divergenti (2174 poi 2112 ore).

Motivo di doglianza della ricorrente: la CNA rimprovera ai primi giudici di aver computato due volte le indennità di pausa, le quali sarebbero secondo essa già incluse nelle 2174 ore annue previste dal contratto collettivo vallesano del settore edile (orario 2016), di cui 62 ore corrispondenti alle indennità di pausa.

Diritto

Il ricorso è ammissibile, trattandosi di una sentenza finale (art. 90 LTF) pronunciata in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), presentata nei termini e nelle forme di legge. La controversia verte sul grado d'incapacità di guadagno che dà diritto a una rendita a partire dal 1° ottobre 2016, più precisamente sul reddito senza invalidità ai sensi dell'art. 16 LPGA. Il Tribunale federale non è vincolato dai fatti accertati dall'istanza precedente, trattandosi di prestazioni in denaro dell'assicurazione infortuni (art. 105 cpv. 3 LTF).

Il reddito senza invalidità deve essere determinato secondo il grado della verosimiglianza preponderante, stabilendo ciò che l'assicurato avrebbe effettivamente potuto ottenere senza la sua invalidità. Tale valutazione deve essere quanto più concreta possibile e si fonda in linea di principio sull'ultimo salario realizzato prima del pregiudizio alla salute, con la presunzione che l'assicurato avrebbe proseguito la sua attività. Questo salario comprende tutti i redditi soggetti ai contributi AVS, compresi i guadagni accessori e le ore supplementari regolari.

Il Tribunale federale constata che i primi giudici non possono essere criticati per essersi fondati sul numero di ore settimanali fissato dal datore di lavoro anziché sulla durata annua prevista dal contratto collettivo. Infatti, il reddito senza invalidità deve essere valutato in modo quanto più concreto possibile, anche quando il numero di ore…