Fatti

Oggetto della procedura è un ricorso contro la decisione del giudice unico del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo del 15 marzo 2019 (RG.2019.00003). Il ricorrente è il padre di un'allieva interessata da una non promozione.

Con decisione dell'11 luglio 2014 la figlia del ricorrente non è stata promossa nella terza classe del Liceo letterario Rämibühl. La Direzione dell'educazione del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso proposto contro tale decisione con decisione del 16 aprile 2015. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso presentato dai genitori con sentenza del 15 luglio 2015, non impugnata.

Il 15 marzo 2019 il giudice unico del Tribunale amministrativo non è entrato nel merito di un'istanza di ricusazione presentata dal ricorrente, ossia non l'ha trattata, e non è entrato nel merito della domanda di revisione.

Con atto del 20 aprile 2019 il ricorrente si è rivolto al Tribunale federale. Ha chiesto l'annullamento, rispettivamente l'accertamento della nullità, della decisione del 15 marzo 2019 e della sentenza del 15 luglio 2015, nonché la ricusazione dei giudici coinvolti. Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto

Nella procedura amministrativa successiva l'oggetto della lite può di regola restringersi, ma non ampliarsi. Oggetto d'impugnazione nella procedura davanti al Tribunale federale è quindi soltanto la decisione del 15 marzo 2019 e non la sentenza del 15 luglio 2015, che è passata in giudicato formale.

La motivazione di un atto di ricorso deve indicare in forma concisa in che misura l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF). Essa deve essere pertinente e confrontarsi con le considerazioni determinanti della precedente istanza per la decisione. L'atto del ricorrente non contiene alcuna argomentazione sulla mancata trattazione dell'istanza di ricusazione e sulla non entrata nel merito della domanda di revisione. Manca quindi manifestamente una motivazione sufficiente del ricorso (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF).

La nullità di una decisione deve essere considerata d'ufficio in ogni tempo e può essere accertata anche nella procedura di impugnazione. La censura del ricorrente secondo cui la decisione del 15 marzo 2019 sarebbe nulla è infondata. Il vizio fatto valere, secondo cui la ripetizione della nona classe non…