Fatti

Parti e autorità giudiziarie: La ricorrente ([A.A.] ) è l'ex moglie di un contribuente. I coniugi si sono sposati nel 1988, si sono stabiliti a Ginevra nel 1997, si sono separati di fatto nel 2008 e hanno divorziato nel 2015. La controversia oppone la ricorrente all'Amministrazione fiscale cantonale della Repubblica e Cantone di Ginevra. L'Amministrazione federale delle contribuzioni chiede il rigetto del ricorso.

Svolgimento della procedura: Il 10 dicembre 2008 i coniugi hanno presentato una dichiarazione d'imposta comune per il periodo fiscale 2007. Il 10 luglio 2013 l'Amministrazione fiscale ha tassato i coniugi per l'imposta federale diretta (IFD) e le imposte cantonale e comunale (ICC) 2007, constatando importi riscossi in eccesso. Il 17 luglio 2013 essa ha restituito 3'008'695 fr. di ICC e 1'228'701 fr. 60 di IFD al solo ex marito. Su domanda della ricorrente del 22 agosto 2013, l'Amministrazione fiscale è stata infine invitata a emanare una decisione formale sulla restituzione della metà di questi importi a suo favore. Con decisione del 17 luglio 2017 essa ha dichiarato irricevibile il reclamo in quanto tardivo. Il Tribunale amministrativo di prima istanza ha giudicato, con sentenza del 5 marzo 2018, che l'Amministrazione fiscale avrebbe dovuto entrare nel merito, ma ha respinto nel merito la domanda di restituzione. La Camera amministrativa della Corte di giustizia ha respinto il ricorso con sentenza del 5 marzo 2019 (ATA/226/2019).

Fatti accertati: I coniugi si sono separati di fatto nel febbraio 2008. Per il 2007 sono stati tassati solo il reddito e la sostanza dell'ex marito, non avendo la ricorrente percepito alcun reddito. Prima della restituzione non era stata conclusa alcuna convenzione sulla ripartizione degli acconti.

Oggetto del contendere: Stabilire se la ricorrente possa pretendere la metà degli acconti di IFD e ICC 2007 versati in eccesso dalla coppia, ossia 2'118'698 fr. 60 (1'504'347 fr. 80 di ICC e 614'350 fr. 80 di IFD), già rimborsati all'ex marito.

Conclusioni: La ricorrente chiede l'annullamento della sentenza cantonale e il rimborso di 2'118'698 fr. 60, in subordine il rinvio della causa all'autorità precedente.

Diritto

Ricevibilità: La sentenza cantonale è una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata in materia di diritto pubblico da un'autorità giudiziaria superiore di ultima istanza cantonale (art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF), non contemplata dall'art. 83 LTF. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme prescritte, proviene dalla destinataria della sentenza, che ha la legittimazione a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF). È quindi ricevibile. Il Tribunale federale fonda in linea di principio il proprio ragionamento sui fatti accertati dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF); la critica all'accertamento dei fatti deve soddisfare le esigenze dell'art. 97 cpv. 1 e dell'art. 106 cpv. 2 LTF.

Imposta federale diretta: Secondo l'art. 13 cpv. 1 e 2 LIFD, i coniugi che vivono in comunione domestica rispondono solidalmente dell'imposta, solidarietà che cessa ex lege con la separazione. L'art. 162 LIFD prevede che gli importi riscossi in eccesso siano restituiti, senza precisare a chi. Nella sentenza 2A.379/2002 del 18 febbraio 2003, il Tribunale federale ha giudicato che non è giustificato rimborsare per metà ai coniugi separati; quando la tassazione è nulla, il rimborso deve andare alla persona che ha pagato gli acconti. Qui la tassazione non è nulla, ma la giurisprudenza resta applicabile: solo l'ex marito ha pagato gli acconti e solo i suoi elementi imponibili sono stati tassati. Il fatto che il versamento sia avvenuto quando i coniugi erano ancora solidali non è decisivo. La violazione dell'art. 162 cpv. 3 LIFD è esclusa. Anche la censura di discriminazione fondata sull'art. 8 cpv. 2 Cost. è respinta, poiché il rifiuto di restituzione dipende dall'assenza di pagamento e di redditi imponibili della ricorrente, e non dal suo sesso. Il ricorso è quindi respinto nella misura in cui concerne l'IFD; la ricorrente, che non ha pagato gli acconti, deve rivolgersi al suo ex coniuge per la via civile.

Imposte cantonale e comunale: La LAID non armonizza né la riscossione né il rimborso delle imposte; solo il diritto cantonale disciplina la questione. Il ricorso non può quindi invocare direttamente la violazione del diritto cantonale, se non sotto il profilo dell'arbitrio (art. 9 Cost.), la decisione dovendo essere arbitraria nel suo risultato. Il diritto ginevrino applicabile è la LPGIP/GE, il cui art. 31 cpv. 2 prevede che, in caso di rimborso dopo il divorzio o la separazione, questo avvenga per metà a ciascuno dei coniugi, salvo convenzione contraria. La Corte di giustizia aveva giudicato l'art. 7 cpv. 5 RPGIP/GE contrario alla legalità e aveva rifiutato di applicare la ripartizione per metà, ritenendola contraria all'armonizzazione fiscale…