Art. 162 LIFD

Riscossione provvisoria e riscossione definitiva

1 L’imposta federale diretta è riscossa conformemente alla tassazione. Se all’atto della scadenza la tassazione non è ancora stata operata, l’imposta è riscossa provvisoriamente. Determinanti al riguardo sono la dichiarazione d’imposta, l’ultima tassazione o l’importo presumibilmente dovuto.
2 Le imposte riscosse provvisoriamente sono conteggiate in quelle dovute conformemente alla tassazione definitiva.
3 Se l’importo riscosso è insufficiente, è chiesta la differenza; le somme eccedenti sono restituite. Il DFF stabilisce in quale misura questi importi fruttano interessi.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Limiti della perenzione, dal profilo della disciplina della doppia imposizione, e della prescrizione, secondo il diritto armonizzato, del diritto di tassare di un cantone sul piano intercantonale; bisogno accresciuto di…
    · 21/12/2012 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.