Fatti
I coniugi [A.X.] e [B.X.] risiedono nel Cantone di Berna; la moglie possiede una casa di fine settimana a [C.] /FR. L'amministrazione fiscale del Cantone di Friburgo ha accertato i coniugi [X.] il 20 febbraio 2003 per le imposte cantonali del periodo 2001. Il 19 febbraio 2004, l'amministrazione ha adeguato tale accertamento alla valutazione fiscale effettuata presso il domicilio fiscale principale a Berna, aumentando il reddito e il patrimonio imponibili. Contro questa rettifica dell'accertamento passato in giudicato, i coniugi [X.] hanno presentato ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che l'amministrazione fiscale del Cantone di Friburgo non poteva semplicemente adeguare l'accertamento alla valutazione fiscale presso il domicilio fiscale principale. Poiché i ricorrenti non avevano presentato la dichiarazione fiscale, l'amministrazione avrebbe dovuto prima diffidare e, se del caso, procedere a una tassazione d'ufficio, prima di fare riferimento a dati precedenti. Inoltre, avrebbe potuto informarsi presso il Cantone di Berna sulla dichiarazione e sull'accertamento fiscali.
La prassi del Cantone di Friburgo, confermata dal Tribunale amministrativo, di adeguare successivamente gli accertamenti definitivi alla…