Art. 111 LIFD
Assistenza tra autorità fiscali
1 Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge si assistono vicendevolmente nell’adempimento del loro compito; comunicano gratuitamente le informazioni necessarie alle autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni e permettono loro, a domanda, di consultare gli atti ufficiali. I fatti annunciati o accertati in applicazione della presente prescrizione soggiacciono all’obbligo del segreto secondo l’articolo 110.
2 Se, per la tassazione, la quota cantonale dev’essere ripartita fra più Cantoni, l’autorità fiscale competente ne informa le amministrazioni cantonali dell’imposta federale diretta interessate.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Art. 68 cpv. 1 LAID 20005 citazioni
-
2Competenza territoriale per il prelievo dell'imposta quando la sede e l'amministrazione effettiva della persona giuridica non coincidono3 citazioni
-
3Estensione della competenza funzionale della commissione cantonale di ricorso in materia d'imposta; accertamento della nullità delle decisioni non impugnate0 citazioni
-
4Valore locativo; deduzione per sottoutilizzo0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Assistance administrative CDI CH-FR5 citazioni
-
3 citazioni
-
3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.