Art. 111 LIFD

Assistenza tra autorità fiscali

1 Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge si assistono vicendevolmente nell’adempimento del loro compito; comunicano gratuitamente le informazioni necessarie alle autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni e permettono loro, a domanda, di consultare gli atti ufficiali. I fatti annunciati o accertati in applicazione della presente prescrizione soggiacciono all’obbligo del segreto secondo l’articolo 110.
2 Se, per la tassazione, la quota cantonale dev’essere ripartita fra più Cantoni, l’autorità fiscale competente ne informa le amministrazioni cantonali dell’imposta federale diretta interessate.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 24/05/2016 · 5 citazioni Riassunto
  2. 2
    Competenza territoriale per il prelievo dell'imposta quando la sede e l'amministrazione effettiva della persona giuridica non coincidono
    · 16/12/2019 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    Estensione della competenza funzionale della commissione cantonale di ricorso in materia d'imposta; accertamento della nullità delle decisioni non impugnate
    · 19/08/2024 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    Valore locativo; deduzione per sottoutilizzo
    · 07/07/2009 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.