Fatti

Il Ministero pubblico regionale Bern-Mittelland ha condannato la ricorrente ([X.] ) con decreto penale del 24 ottobre 2018 per ripetute infrazioni alla LCStr ad una multa di Fr. 500.--.

Il decreto penale è stato consegnato alla Posta per la notifica il 25 ottobre 2018. Dopo un tentativo di notifica infruttuoso il 26 ottobre 2018 è stato lasciato un avviso di ritiro. L'invio non è stato ritirato entro il termine di giacenza di 7 giorni ed è stato rispedito al Ministero pubblico il 5 novembre 2018.

Il Ministero pubblico ha fatto notificare il decreto penale personalmente il 21 novembre 2018. La ricorrente ha presentato opposizione il 22 novembre 2018. Con lettera del 27 novembre 2018 il Ministero pubblico ha comunicato che l'opposizione era tardiva e ha richiamato la finzione di notifica (art. 85 cpv. 4 CPP), la possibilità di ritiro e la domanda di restituzione.

La ricorrente ha mantenuto l'opposizione. Il Tribunale regionale Bern-Mittelland, con decisione del 1° marzo 2019, non è entrato nel merito dell'opposizione e ha constatato il passaggio in giudicato del decreto penale. Il ricorso presentato contro tale decisione è stato respinto dalla Corte suprema del Cantone di Berna, Camera dei ricorsi penali, con decisione del 2 maggio 2019.

Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente ha lamentato un apprezzamento arbitrario delle prove, la violazione del principio 'in dubio pro reo' e delle norme sulla notifica di cui all'art. 85 CPP. Ha sostenuto che l'avviso di ritiro era stato erroneamente inserito nella cassetta delle lettere della vicina, come attestavano diverse lettere della Posta, nelle quali la Posta si scusava per l'errore.

L'autorità inferiore ha ritenuto vaghe le lettere della Posta e non ha ravvisato indizi concreti di un errore di notifica. Ha ritenuto che la notifica fosse avvenuta regolarmente, che il termine di giacenza fosse scaduto il 2 novembre 2018 e il termine di opposizione il 12 novembre 2018, per cui l'opposizione del 22 novembre 2018 era tardiva.

Diritto

I termini che decorrono da una comunicazione iniziano a decorrere il giorno seguente (art. 90 cpv. 1 CPP). Una spedizione raccomandata non ritirata si considera ritirata al settimo giorno dal tentativo di notifica infruttuoso, purché si dovesse contare con una notifica (art. 85 cpv. 4 lett. a CPP).

Per le spedizioni postali raccomandate sussiste una presunzione confutabile che l'avviso sia stato regolarmente inserito nella cassetta delle lettere del destinatario e che la data di notifica sia stata correttamente registrata. Nella misura in cui manca la prova, l'onere della prova si inverte a sfavore del destinatario che contesta la ricezione. La prova contraria richiede la dimostrazione di una probabilità preponderante di errori di notifica; la mancata ricezione è un fatto negativo, per cui la prova piena può difficilmente essere fornita. La mera possibilità astratta di errori non basta; occorrono piuttosto indizi concreti di un errore (DTF 142 IV 201 consid. 2.3).

La conclusione che la prova contraria non sia stata fornita costituisce un apprezzamento delle prove, che dinanzi al Tribunale federale è esaminato solo sotto il profilo dell'arbitrio.

La Posta si è sì scusata più volte e non ha potuto confermare con affidabilità che la notifica fosse avvenuta correttamente. Un errore di notifica non era quindi escluso. Tuttavia ciò si relativizza, poiché le lettere non indicavano concretamente cosa fosse contestato, solo la lettera del 5 aprile 2019 menziona il numero della…