Fatti

Il 25 luglio 2018, il Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra ha adottato un decreto che fissa al 22 ottobre 2018 l'elezione della commissione del personale dell'ufficio cantonale di detenzione (OCD). Un avviso dettagliato è stato pubblicato nel Foglio ufficiale (FAO) il 28 agosto 2018.

Il 3 settembre 2018, il presidente dell'Unione del personale [A.] ha chiesto al dipartimento della sicurezza (DSES) di annullare la pubblicazione nella FAO, sostenendo che la commissione non si fondava su alcuna base legale e che il personale dell'OCD non aveva dato il proprio accordo. Con lettera del 10 settembre 2018, il capo del dipartimento ha indicato di non annullare la pubblicazione e di proseguire l'organizzazione dell'elezione, essendo accertata la conformità giuridica della creazione della commissione.

[B.] , agente di detenzione e presidente della sezione carcere dell'Unione, si è candidato all'elezione. I ricorrenti hanno adito la Camera amministrativa della Corte di giustizia ginevrina contro la decisione del 10 settembre 2018, concludendo in particolare per l'annullamento dell'elezione e per la constatazione dell'illiceità della commissione. Con sentenza del 15 ottobre 2019, la Camera amministrativa ha dichiarato il ricorso inammissibile: la lettera del 3 settembre 2018 non costituiva una domanda volta a ottenere una decisione e la lettera del 10 settembre 2018 non era una decisione; inoltre, i ricorrenti non avevano la legittimazione a ricorrere.

I ricorrenti hanno proposto un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, concludendo per l'annullamento della sentenza cantonale e per il rinvio della causa all'autorità cantonale affinché entri nel merito. Il dipartimento conclude per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto. La Camera amministrativa si rimette al giudizio del Tribunale quanto all'ammissibilità.

Questione principale: la lettera del 3 settembre 2018 era una domanda ai sensi dell'art. 4A LPAn/GE, e la lettera del 10 settembre 2018 una decisione impugnabile?

Diritto

Il Tribunale federale rileva che il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile secondo l'art. 83 lett. g LTF, trattandosi di una contestazione non pecuniaria in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico. Tuttavia, un errore nel titolo del ricorso non nuoce al suo autore quando le condizioni formali della via appropriata sono adempiute e la conversione è possibile (DTF 138 I 367; 134 III 379). Il ricorso è quindi convertito in ricorso costituzionale sussidiario, esaminando le censure di violazione dei diritti costituzionali sotto tale profilo (art. 113 a 118 LTF). Il Tribunale federale ricorda che, contro una sentenza di inammissibilità, sono ammissibili solo conclusioni di annullamento e di rinvio (DTF 138 III 46).

I ricorrenti conservano un interesse attuale e pratico al ricorso nonostante la sentenza del 19 novembre 2019 (ATA/1682/2019) resa in una causa connessa, poiché possono ancora far constatare nel dispositivo l'illiceità della commissione. Quanto ai fatti, i ricorrenti lamentano un accertamento incompleto, ma non espongono in che misura i fatti omessi sarebbero pertinenti; il Tribunale federale si attiene quindi ai fatti accertati (art. 118 cpv. 1 LTF). Quando la decisione si fonda su più motivazioni indipendenti, il ricorrente deve dimostrare che ciascuna di esse è contraria al diritto; ciò non avviene nel caso di specie.

Nel merito, l'art. 4A LPAn/GE attua il diritto di accesso al giudice (art. 29a Cost.) e consente a ogni persona con un interesse degno di protezione di esigere che l'autorità statuisca mediante decisione su atti che toccano i suoi diritti o obblighi (astensione, cessazione, revoca, eliminazione delle conseguenze o constatazione del carattere illecito). Il meccanismo è quello di una preventiva adizione dell'autorità, che deve emanare una decisione impugnabile. L'amministrato deve formulare chiaramente le proprie pretese.

La Camera amministrativa non ha arbitrariamente ritenuto che la…