Art. 4 LPAn

Principi

1 Chi si occupa di animali deve:
  1. a. tener conto adeguatamente dei loro bisogni; e b. nella misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro benessere.
2 Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d’ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.
3 Il Consiglio federale vieta altre pratiche su animali che ne ledono la dignità.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Presa a carico dei costi del trattamento medico dato ad un gatto trovato, il cui detentore è sconosciuto
    · 26/11/2024 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.