Fatti
Il Consigliere di Stato ginevrino è oggetto di un'indagine penale per accettazione di vantaggi, dopo che il Ministero pubblico ha presentato al Gran Consiglio una richiesta di autorizzazione a procedere. Nel settembre 2018 il Consiglio di Stato ha adottato misure organizzative volte a evitare ogni sospetto di conflitto di interessi o di ingerenza nel procedimento penale, condotto con il sostegno dell'Ispettorato generale dei servizi e della polizia giudiziaria. Il magistrato rinuncia provvisoriamente alla presidenza del Consiglio di Stato e perde la responsabilità gerarchica della polizia a favore del suo supplente, mantenendo il dipartimento della sicurezza senza la polizia né i rapporti con il potere giudiziario.
Nel novembre 2018, il Sindacato della polizia giudiziaria e l'Unione del Personale del Corpo di Polizia hanno chiesto la conferma che il dipartimento della sicurezza non si occupasse più del fascicolo della cassa di previdenza dei funzionari di polizia e degli istituti penitenziari (la CP), che aveva stabilito un nuovo piano di previdenza. Hanno inoltre chiesto la ricusazione del magistrato in questo fascicolo e si sono richiamati a un ricorso presentato all'autorità di vigilanza sulle fondazioni (ASFIP) che lo coinvolgeva per ingerenze nella gestione della cassa. Nel gennaio 2019 il Consiglio di Stato ha confermato la creazione di un nuovo dipartimento dello sviluppo economico affidato al magistrato, mentre il dipartimento della sicurezza, dell'occupazione e della salute è stato affidato a un altro consigliere di Stato. Il 17 aprile 2019 il Consiglio di Stato ha ricordato che i capi dipartimento assumono congiuntamente le loro responsabilità in seno al collegio e che non può essere questione di privare uno dei suoi membri del diritto di espressione o di voto.
Con sentenza del 29 ottobre 2019, la Camera amministrativa della Corte di giustizia ginevrina ha respinto il ricorso dei due sindacati. Essa ha ritenuto che le misure di riorganizzazione mirassero a prevenire un conflitto di interessi legato al procedimento penale, senza stabilire una prevenzione generale del magistrato. La CP è un ente dotato di personalità giuridica e né il dipartimento né il suo capo dispongono di competenze in merito alla concessione delle prestazioni. I ricorsi all'ASFIP, diretti contro i membri del comitato della CP e non contro il magistrato, sono stati respinti. La partecipazione del magistrato ai dossier sottoposti al collegio rientra nelle sue prerogative e non esiste alcun indizio di prevenzione per i futuri arbitrati o negoziati riguardanti la CP.
I ricorrenti chiedono al Tribunale federale di pronunciare la ricusazione del magistrato in ogni fascicolo che riguardi, direttamente o indirettamente, la CP, in plenum o in qualsiasi altro modo, in via subordinata il rinvio della causa all'istanza precedente. La corte cantonale ha rinunciato a pronunciarsi e il Consiglio di Stato conclude per il rigetto.
Diritto
Il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile contro una decisione finale di ultima istanza cantonale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d LTF). I ricorrenti, parti del procedimento cantonale, hanno la legittimazione a ricorrere e un interesse alla ricusazione (art. 89 cpv. 1 LTF).
I ricorrenti rimproverano alla corte cantonale una motivazione insufficiente e un accertamento incompleto dei fatti (art. 112 LTF), in particolare per aver omesso le circostanze della riorganizzazione, le informazioni errate del magistrato e la natura delle discussioni sul piano di previdenza. Il Tribunale federale ricorda che l'arbitrio nell'apprezzamento delle prove presuppone un apprezzamento insostenibile e che il ricorrente deve dimostrare la pertinenza dei fatti invocati (art. 106 cpv. 2 LTF). La sentenza cantonale non illustra in dettaglio i motivi della riorganizzazione, ma rinvia ai comunicati stampa che li espongono chiaramente; essa espone quindi in modo sufficiente i motivi giuridici e fattuali pertinenti. La distinzione tra applicazione della legge e negoziati sul piano di previdenza non è pertinente, poiché la partecipazione a tali negoziati non è di per sé idonea a giustificare una ricusazione. I ricorsi all'autorità di vigilanza non erano formalmente diretti contro il magistrato, sicché il loro legame con il suo intervento in seno al collegio non è accertato. Le censure relative alla motivazione e all'accertamento dei fatti sono respinte.
Nel merito, i ricorrenti invocano l'imparzialità derivante dall'art. 29 cpv. 1 Cost. Tale diritto consente di esigere la ricusazione quando circostanze oggettivamente…