Fatti
Nel procedimento di protezione del matrimonio tra il marito (ricorrente) e la moglie (opponente), il Tribunale distrettuale di Einsiedeln, con decisione del 17 ottobre 2018, ha obbligato il marito a versare contributi scaglionati nel tempo per il mantenimento in contanti e per l'assistenza dei due figli, con effetto retroattivo rispettivamente anticipato. Partendo da un reddito della moglie di Fr. 500.-- (luglio/agosto 2017) rispettivamente Fr. 220.-- (da settembre 2017), gli ha imputato un reddito di Fr. 23'665.-- al mese. Inoltre, le tasse di giudizio di Fr. 4'000.-- e Fr. 500.-- sono state poste a carico del marito, che è stato obbligato a versare ripetibili.
Il marito ha interposto appello presso il Tribunale cantonale di Svitto, chiedendo tra l'altro l'annullamento dei numeri del dispositivo 6, 7, 10, 12 e 13 nonché la concessione dell'effetto sospensivo. Con decisione del 28 dicembre 2018 (ZK2 2018 82), il Tribunale cantonale ha respinto la domanda di effetto sospensivo ovvero di differimento dell'esecuzione.
Con ricorso in materia civile del 18 gennaio 2019, il marito si è rivolto al Tribunale federale. In via principale ha chiesto l'annullamento della decisione incidentale cantonale e la concessione dell'effetto sospensivo, in via subordinata una concessione parziale per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2018 nonché per i contributi di mantenimento superiori a Fr. 3'200.-- a partire dal 1° gennaio 2019, e in via ancora più subordinata il rinvio all'autorità inferiore. Con decisione dell'11 febbraio 2019, il Tribunale federale ha respinto la domanda di effetto sospensivo del ricorso. Non sono state richieste determinazioni.
Oggetto del litigio: ammissibilità del ricorso in materia civile contro una decisione incidentale pronunciata in ultima istanza cantonale sul differimento dell'esecutività dei contributi di mantenimento nell'ambito della protezione del matrimonio, in particolare l'esistenza di un pregiudizio di natura giuridica non facilmente riparabile.
Diritto
Ammissibilità della decisione incidentale: è impugnata una decisione incidentale pronunciata in ultima istanza cantonale sul differimento dell'esecutività dei contributi di mantenimento in materia di protezione del matrimonio. La via di ricorso è determinata dalla causa principale (DTF 137 III 380 consid. 1.1; 133 III 645 consid. 2.2). La causa principale è una causa civile con un valore litigioso superiore a Fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), per cui il ricorso in materia civile è in linea di principio aperto.
Pregiudizio irreparabile: contro una decisione incidentale il ricorso è ammissibile solo se la decisione può cagionare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). Tale pregiudizio deve essere di natura giuridica e non poter essere eliminato neppure da una decisione finale favorevole (DTF 142 III 798 consid. 2.2). Non bastano difficoltà di fatto o economiche. L'obbligo di versare una somma di denaro non costituisce in linea di principio un pregiudizio giuridico, e il rischio di incasso di un'eventuale restituzione di mantenimento costituisce solo un pregiudizio di fatto (DTF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2). L'onere di motivazione incombe al ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF).
Argomenti del ricorrente: il ricorrente non ha fatto valere alcun pregiudizio secondo cui egli sarebbe caduto in gravi difficoltà finanziarie o non vedrebbe più coperto il minimo vitale secondo il diritto esecutivo e fallimentare. Egli si è limitato a sostenere che la moglie, priva di mezzi e dipendente dall'assistenza sociale, non potrebbe restituire contributi di mantenimento e tasse pagati in eccesso, che una compensazione con futuri contributi di mantenimento sarebbe inammissibile e che, sul piano del diritto matrimoniale, ella sarebbe esclusa a causa della separazione dei beni. Il Tribunale federale ha qualificato ciò come un mero pregiudizio economico, insufficiente. La sentenza 5A_661/2015 invocata dal ricorrente non modifica tale conclusione; eventuali letture divergenti di precedenti sentenze sono riconducibili a formulazioni poco chiare e…