Fatti

L'Ufficio AI del Cantone Basilea Città (ricorrente) impugna una sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Basilea Città del 5 novembre 2018, con cui quest'ultimo ha riconosciuto all'assicurato (resistente, patrocinato da un avvocato) una rendita AI di un quarto a partire dal novembre 2016.

L'assicurato, nato nel 1970, si è annunciato all'assicurazione invalidità il 19 maggio 2015, facendo riferimento a un infortunio del novembre 2014 (commotio cerebri, contusione della gamba sinistra, problemi psichici, dolori cervicali e alla nuca). Sulla base della perizia SMAB del 29 settembre 2017, con decisione del 25 maggio 2018 l'Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita.

Il giudice inferiore, sulla base della perizia SMAB, ha ritenuto una capacità lavorativa del 70% all'80% in un'attività adeguata. Era incontestata una capacità lavorativa del 75% ai fini della determinazione del reddito da invalido. Il reddito da valido ammontava a fr. 75'331.-. Il giudice inferiore ha concesso una deduzione del 10% dal salario tabellare e ha determinato un grado d'invalidità del 40% rispettivamente del 44%.

Dinanzi al Tribunale federale era controversa unicamente la deduzione del 10% dal salario tabellare concessa dal tribunale cantonale. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Diritto

Il Tribunale federale esamina di principio solo le violazioni del diritto censurate (art. 95 seg. LTF, art. 106 cpv. 1 LTF) e fonda il giudizio sui fatti accertati dal giudice inferiore, salvo che sussista un'evidente inesattezza (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF). La determinazione del reddito da invalido sulla base della LSE va di regola ridotta. I fattori (limitazione dovuta all'invalidità, età, anni di servizio, nazionalità/categoria di permesso, grado di occupazione) vanno valutati complessivamente secondo il libero apprezzamento; la deduzione non può superare il 25% (DTF 135 V 297 consid. 5.2). Se occorra effettuare una deduzione è una questione di diritto.

Il tribunale cantonale ha motivato la deduzione del 10% con il fatto che il lavoro a tempo parziale è statisticamente retribuito in modo peggiore per gli uomini. Il Tribunale federale rileva che la questione di una deduzione per tempo parziale va risolta in una valutazione complessiva del caso concreto e che, secondo la prassi, occorre far riferimento alla tabella LSE T18. Secondo tale tabella, gli uomini senza funzione dirigenziale con un grado di occupazione del 75% guadagnano più della media.

Le limitazioni dovute all'invalidità sono già considerate nella capacità lavorativa ridotta del 25% e non giustificano quindi una deduzione supplementare. L'assicurato dispone di un permesso di domicilio, che secondo la tabella LSE TA12 comporta una retribuzione leggermente inferiore alla media. Utilizzando il salario medio per attività ausiliarie, il fattore dell'assenza di anni di servizio è trascurabile. L'età dell'assicurato (45 anni nel 2015) incide invece in senso positivo sul salario secondo la tabella LSE TA9.

Nella valutazione complessiva di tutti i fattori rilevanti non si giustifica…