Fatti

Il ricorrente è proprietario del fondo GB Solothurn n. 515, confinante a sud con il cortile interno dell'hotel [D.] . La proprietà dell'hotel (GB Solothurn n. 514) era inizialmente utilizzata dalla Real Fund [D.] in qualità di titolare del diritto di superficie, successivamente dalla [C.] (convenuta 2).

Nel 2014 la Commissione edilizia della Città di Solothurn ha rilasciato un permesso per la trasformazione dell'hotel, l'ampliamento lato cortile con un vano ascensore e scala e la ridefinizione e il cambio di destinazione del cortile interno; nel 2015 è seguito un permesso per l'ampliamento del sottotetto. Dopo le opposizioni del ricorrente, questi ha concluso con la Real Fund [D.] in data 4 maggio 2015 una transazione, in base alla quale si rinunciava a destinare il cortile a parcheggio e lo si doveva utilizzare come area verde, eventualmente come parco giochi per bambini.

Il 12 agosto 2016 la [C.] ha chiesto il permesso per la ridefinizione del cortile interno. L'autorità edilizia lo ha concesso il 4 aprile 2017 senza una perizia acustica. In merito alle lamentele per il rumore della terrazza non è entrata nel merito, poiché l'utilizzo della stessa era considerato autorizzato. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Solothurn non è entrato nel merito del ricorso relativo alla configurazione e al tipo di utilizzo del cortile e ha respinto per il resto il ricorso (sentenza dell'8 agosto 2019, VWBES.2017.163).

Con ricorso in materia di diritto pubblico del 16 settembre 2019 il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione precedente e l'ordine all'autorità edilizia di acquisire, prima di un nuovo permesso di costruzione, una perizia acustica per l'intero cortile con giardino e terrazza, nonché il consenso dell'Ufficio cantonale per l'ambiente. Il Tribunale amministrativo e le convenute hanno chiesto la reiezione del ricorso. L'Ufficio federale dell'ambiente UFAM ha ritenuto la decisione impugnata non conforme alla legislazione in materia di protezione dell'ambiente.

La controversia verteva essenzialmente sulla questione se l'autorità edilizia avrebbe dovuto far redigere, prima del rilascio del permesso, una perizia acustica secondo l'art. 36 OIF. Il Tribunale amministrativo ha negato ciò argomentando che il cortile interno non costituisce un impianto ai sensi della LPAmb, che la terrazza è autorizzata, che il numero di ospiti nel cortile è limitato (circa 30 persone, semestre estivo, dalle 8 alle 22) e che il rumore dovuto alle conversazioni non è idoneo a raggiungere i valori di pianificazione del grado di sensibilità III. Il ricorrente ha fatto valere che la terrazza non era autorizzata, aveva subito modifiche sostanziali, la propagazione del rumore era mutata a seguito di modifiche edilizie, una perizia acustica privata indicava superamenti dei valori limite e nel cortile potevano trovare posto fino a 90 o 150 persone. L'UFAM ha osservato che il cambio di destinazione della terrazza era soggetto a permesso e non era stato autorizzato, e che la configurazione delle facciate rafforzava le riflessioni sonore.

Diritto

Il ricorso in materia di diritto pubblico contro la decisione finale cantonale d'ultima istanza è ammissibile ai sensi degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e 90 LTF. In qualità di proprietario confinante, il ricorrente è legittimato a ricorrere ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 LTF. Il ricorso è quindi ricevibile.

Il Tribunale federale si fonda sull'accertamento di fatto compiuto dall'istanza precedente (art. 105 cpv. 1 LTF). Una rettifica o un completamento è possibile solo in caso di inesattezza manifesta o di violazione ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Una censura concernente l'accertamento dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF) deve essere motivata in modo sostanziato.

Secondo l'art. 36 cpv. 1 OIF, l'autorità esecutiva accerta le immissioni di rumore esterno degli impianti fissi, qualora vi sia motivo di ritenere che i valori limite di esposizione siano superati o che ciò sia da attendersi. A tal fine è sufficiente una valutazione anticipata; basta che un superamento appaia possibile e non possa essere escluso. L'autorità è quindi tenuta a effettuare l'accertamento, senza margine di apprezzamento. Non possono essere poste elevate esigenze in merito alla probabilità di un superamento.

L'istanza precedente aveva ritenuto che la terrazza fosse autorizzata e che un permesso di costruzione escludesse ulteriori accertamenti acustici. Il Tribunale federale non condivide questa impostazione: i valori limite di esposizione devono essere rispettati durante l'intera durata di esercizio di un impianto. Un permesso di costruzione non conferisce diritti acquisiti in relazione a una situazione di rumore contraria al diritto vigente; esso è rilasciato con riserva di successive limitazioni delle emissioni. L'art. 36 OIF è applicabile in ogni momento, anche dopo un permesso. Un permesso rilasciato di recente può tuttavia aumentare le esigenze relative alla probabilità di un superamento dei valori limite, qualora le immissioni di rumore siano state giudicate conformi al diritto e le immissioni supplementari siano esigue; occorre considerare le circostanze del caso concreto.

Non occorre stabilire se la terrazza sia già stata autorizzata, poiché ciò non è decisivo per la questione dell'accertamento acustico. Determinante è il rumore complessivo proveniente dalla terrazza e dal cortile. La valorizzazione della terrazza mediante un accesso migliore è incontestata, così come l'ampliamento con un vano scala sul lato…