Fatti
Parti e procedura: La ricorrente è un'agenzia svizzera di pubblicità e marketing (attrice in arbitrato), la convenuta è una società europea di distribuzione del gruppo [B.] (convenuta in arbitrato). Oggetto è l'arbitrato interno. La ricorrente impugna il lodo arbitrale finale del tribunale arbitrale con sede a Zurigo del 27 marzo 2019 (ICC Case No. 22613/FS) mediante ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale.
Base contrattuale: Dal 1999 il gruppo [A.] fornisce al gruppo [B.] , sulla base di un contratto quadro, ampie prestazioni di marketing e pubblicità, dal 2002 in via esclusiva. Il contratto di marketing MV 2016 del febbraio/marzo 2016 prevedeva una prima disdetta ordinaria per fine 2020, ma concedeva alla convenuta un diritto di disdetta straordinaria a fine anno contro indennizzo. La clausola arbitrale (§ 14.2) rinvia al regolamento d'arbitrato ICC, sede Zurigo, lingua del procedimento tedesca e diritto materiale tedesco applicabile.
Oggetto della controversia: Dopo un'acquisizione del gruppo [B.] da parte di un gruppo giapponese, nel 2016 la convenuta ha ridotto il budget di marketing di circa 6 milioni di euro e ha disdetto il MV 2016 per fine 2016. La ricorrente ha contestato la validità della disdetta e ha chiesto nel procedimento arbitrale pagamenti residui per il 2016 (EUR 2'251'408.--, in subordine EUR 21'634'094.--) nonché, in caso di disdetta valida, il risarcimento del danno ovvero l'indennità forfettaria secondo il § 13.3 MV 2016. La convenuta ha riconosciuto l'indennità forfettaria di EUR 7'977'694 e per il resto ha chiesto la reiezione della domanda.
Lodo arbitrale: Il tribunale arbitrale ha condannato la convenuta al pagamento di EUR 7'981'326.35 oltre interessi e ha respinto la domanda per il resto. Ha riconosciuto la validità della disdetta, escluso una pretesa di risarcimento del danno e un residuo credito per il 2016 (i pagamenti in acconto superavano la pretesa). La compensazione secondo il § 13.3 MV 2016 è stata calcolata, con un'aliquota del 35 %, in EUR 10'611'352.15, e sono stati computati controcrediti della convenuta per EUR 2'630'025.80.
Conclusioni dinanzi al Tribunale federale: La ricorrente chiede l'annullamento parziale del dispositivo n. 2 (reiezione di EUR 6'990'607.25) e del n. 3 (ripartizione delle spese) con rinvio al tribunale arbitrale, in via subordinata l'annullamento integrale. La convenuta chiede la reiezione del ricorso. Il tribunale arbitrale ha ritenuto corretti esito e motivazione secondo il diritto tedesco.
Diritto
Ammissibilità e ambito di esame: Poiché al momento della conclusione della convenzione arbitrale le parti avevano sede in Svizzera e non era stata pattuita la LDIP, si applicano le norme sull'arbitrato interno (art. 353 segg. CPC). In mancanza di una scelta di un tribunale cantonale di ricorso, il lodo arbitrale finale è impugnabile direttamente con ricorso in materia civile (art. 389 cpv. 1, art. 391 lett. a CPC, art. 77 cpv. 1 lett. b LTF). I motivi di ricorso di cui all'art. 393 CPC sono tassativi; il Tribunale federale esamina soltanto le censure sollevate e motivate in modo conforme (art. 77 cpv. 3 LTF). Esso è vincolato all'accertamento dei fatti da parte del tribunale arbitrale (art. 105 cpv. 1 LTF), salvo che siano proposte censure ammissibili, come l'evidente travisamento degli atti (art. 393 lett. e CPC).
Nessuna contestazione della disdetta e censure di fatto inammissibili: Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente non ha più contestato la validità della disdetta. Le sue esposizioni dei fatti divergenti dagli accertamenti del tribunale arbitrale non sono state sollevate come censure ammissibili ai sensi dell'art. 393 CPC e sono pertanto rimaste senza considerazione.
Criterio dell'arbitrio ai sensi dell'art. 393 lett. e CPC: La ricorrente ha lamentato unicamente che la decisione sarebbe arbitraria nel suo risultato, in quanto si fonderebbe su una manifesta violazione del diritto o dell'equità (art. 393 lett. e CPC). Il concetto di arbitrio corrisponde a quello di cui all'art. 9 Cost.: una decisione è arbitraria solo se è manifestamente insostenibile, è in chiaro contrasto con la situazione di fatto, viola gravemente una norma o un principio giuridico indiscusso oppure urta in modo stridente il senso di giustizia. Se il controllo comprenda anche il diritto straniero è controverso in dottrina; il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione, poiché la decisione resiste anche sotto il profilo dell'arbitrio.
Interpretazione del § 4.2 MV 2016 (riduzione del budget): Il tribunale arbitrale ha interpretato la clausola, secondo cui la convenuta è autorizzata, mediante dichiarazione unilaterale recettizia, a togliere 'singole prestazioni' dal budget di marketing, nel senso che tali riduzioni sono limitate a prestazioni concretizzabili, ma consentono un adeguamento flessibile del volume nel corso dell'anno. La ricorrente ha lamentato che ciò sarebbe economicamente unilaterale e contrario alla buona fede ai sensi del § 157 BGB, e che l'interpretazione priverebbe la clausola di contenuto. Il…