Fatti

Oggetto e procedura : Ricorso in materia di diritto pubblico dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (ricorrente) contro la sentenza del Tribunale cantonale del Cantone di Vaud, Corte di diritto amministrativo e pubblico, del 1° maggio 2019 (FI.2018.0287), in materia di imposta federale diretta (IFD) per il periodo fiscale 2004. L'intimata è la contribuente, rappresentata da una fiduciaria.

Contesto fattuale : L'intimata era membro della direzione della società [C. SA] (gruppo [C.] ) dal 22 dicembre 1986, in particolare responsabile delle risorse umane e degli affari legali. Dopo una ristrutturazione interna, è stata licenziata dal suo posto di direzione con effetto al 28 febbraio 2004, all'età di 57 anni. La società le ha versato due indennità nette di 237'000 fr. e 68'000 fr., e l'ha riassegnata a partire dal 1° marzo 2004 a un posto presso [D. SA] , per la Fondazione [C.] , con una riduzione di salario di circa la metà (da circa 14'300 fr. netti al mese nel 2003 a circa 7'400 fr. netti al mese nel 2004). La reintegrazione nel 2006 in [C. SA] ha preceduto la fine del contratto al 30 aprile 2008.

Dichiarazione e tassazione : I coniugi hanno dichiarato le due prestazioni in capitale, chiedendo la loro imposizione separata come versamento analogo a un istituto di previdenza per l'indennità di 237'000 fr. La decisione di tassazione del 27 febbraio 2006 ha imposto il reddito all'aliquota piena. Su reclamo, l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni ha ritenuto un'aliquota ridotta (la metà dell'indennità presa in considerazione per l'aliquota), il che conduceva a un IFD di 45'297 fr. 30.

Decisione cantonale : Il Tribunale cantonale ha parzialmente accolto il ricorso dell'intimata, annullato la decisione su reclamo e rinviato il fascicolo all'Amministrazione cantonale affinché imponga l'indennità di 237'000 fr. come versamento in capitale analogo a un istituto di previdenza. La somma di 68'000 fr. è stata confermata come reddito ordinario.

Conclusioni dell'Amministrazione federale : Essa chiede che l'indennità di 237'000 fr. sia imposta all'aliquota piena insieme con gli altri redditi, conformemente alla decisione di tassazione del 2006, e che sia accertato che tale importo non costituisce un versamento analogo a un istituto di previdenza (art. 17 cpv. 2 LIFD). In via subordinata, chiede il rinvio della causa al Tribunale cantonale.

Posizioni delle parti : L'intimata conclude per l'inammissibilità delle conclusioni principali (divieto della reformatio in peius) e, per il resto, per la reiezione del ricorso. L'Amministrazione cantonale aderisce alle conclusioni del ricorso. Il Tribunale cantonale rinuncia a pronunciarsi.

Diritto

Ammissibilità : La sentenza di rinvio è in linea di principio una decisione incidentale, ma è assimilata a una decisione finale in materia fiscale quando l'autorità di tassazione non dispone di alcun margine di manovra (DTF 138 I 143 consid. 1.2). È il caso in specie, dato che l'Amministrazione cantonale deve semplicemente imporre l'indennità secondo le direttive del Tribunale cantonale. La legittimazione a ricorrere dell'Amministrazione federale deriva dall'art. 89 cpv. 2 lett. a LTF in relazione con l'Org-DFF. Il ricorso è quindi ammissibile.

Conclusioni nuove e reformatio in peius : La reformatio in peius è esclusa dinanzi al Tribunale federale (art. 107 cpv. 1 LTF). Tuttavia, le autorità federali non sono vincolate dalle restrizioni dell'oggetto del litigio intervenute nella procedura cantonale (DTF 113 Ib 219), con riserva del rispetto del diritto di essere sentito dell'intimata (art. 29 cpv. 2 Cost.). In materia di IFD, questa prassi si applica (art. 103 cpv. 1 lett. d, 131 cpv. 3 e 143 cpv. 2 LIFD). Avendo l'intimata potuto pronunciarsi, la conclusione volta a un'imposizione conforme alla prima decisione di tassazione del 2006 è ammissibile.

Quadro legale dell'imposizione privilegiata : In linea di principio, le indennità di partenza sono imponibili all'aliquota piena come reddito (art. 16, 17 cpv. 1, 23 lett. a e c, 36 LIFD). L'art. 17 cpv. 2 LIFD prevede un'eccezione, ossia un'imposizione separata a aliquota ridotta (art. 38 LIFD) per i versamenti analoghi a prestazioni in capitale di previdenza. Secondo la giurisprudenza costante, questi versamenti devono presentare un carattere di previdenza preponderante, cioè un legame stretto con la previdenza professionale, valutato alla luce delle circostanze (DTF 145 II 2 consid. 4.2). La Circolare n. 1 dell'Amministrazione federale del 3 ottobre 2002 pone tre condizioni cumulative (età di 55 anni, abbandono definitivo dell'attività lucrativa, lacuna di previdenza), ma è solo una direttiva senza forza di legge, che non dispensa dal tenere conto delle circostanze concrete.

Applicazione al caso concreto (legame oggettivo) : Il Tribunale federale non può seguire la valutazione del Tribunale cantonale. Certo, la perdita del posto ha potuto compromettere le aspettative di previdenza, ma ogni indennità di partenza mira a compensare la perdita dei vantaggi legati al posto, tra cui la previdenza, sicché questo solo elemento non basta a fondare un legame stretto. Soprattutto, l'indennità è stata convenuta in una transazione extragiudiziale accoppiata a una riassegnazione immediata: l'intimata non è mai rimasta senza impiego, è rimasta affiliata a una cassa pensioni e i contributi hanno continuato a essere versati nel 2004 e nel…