Fatti
Il ricorrente è cittadino serbo, nato nel 1973. Nel 1992 è entrato in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento familiare con la moglie macedone. Da ultimo gli è stato rilasciato un permesso di dimora prorogato fino al 6 gennaio 2017. La moglie e i tre figli sono titolari di un permesso di domicilio.
Nel 1996 l'Ufficio stranieri ha ammonito il ricorrente per debiti di circa fr. 20'000.--. Nel 1999 gli è stato negato il permesso di domicilio a causa dei debiti. Il permesso di dimora è stato prorogato negli anni 2000, 2003, 2005, 2006, 2013 e 2014, ogni volta a condizione che egli adempisse i suoi obblighi finanziari e tenesse una condotta irreprensibile. Con decisione del 17 febbraio 2015 è stato nuovamente ammonito, con la minaccia di revoca o di mancato rinnovo.
Il ricorrente è stato condannato per violazioni della LCStr, in particolare per aver guidato un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza di condurre o senza licenza di condurre. Con decreto d'accusa del 23 maggio 2017 del Ministero pubblico di San Gallo è stato condannato per inganno delle autorità a una pena detentiva di 60 giorni.
Con decisione del 4 ottobre 2017 l'Ufficio della migrazione del Cantone di San Gallo non ha più prorogato il permesso di dimora, poiché il ricorrente, nella procedura di autorizzazione, aveva fornito informazioni false sulla sua attività lucrativa, e gli ha fissato un termine di partenza di 60 giorni. Il Dipartimento della sicurezza e della giustizia ha respinto il ricorso il 9 maggio 2018, mentre il Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo ha respinto il gravame con sentenza del 20 gennaio 2019 (B 2018/130).
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 25 febbraio 2019 il ricorrente chiede l'annullamento della decisione dell'istanza precedente e la proroga del permesso di dimora, in via subordinata il rinvio per il completamento dell'accertamento dei fatti. L'istanza precedente e il Dipartimento chiedono la reiezione del ricorso. Con decisione del 27 febbraio 2019 il presidente della II Corte di diritto pubblico non ha concesso l'effetto sospensivo all'istanza.
Oggetto della controversia è il mancato rinnovo del permesso di dimora. Occorre esaminare il motivo di revoca delle false dichiarazioni ovvero della omissione di fatti essenziali, nonché la proporzionalità della misura di allontanamento, in particolare alla luce dell'art. 8 CEDU.
Diritto
Il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile. Il ricorrente fa valere in modo sostenibile una pretesa al rinnovo del suo permesso di dimora fondata sull'art. 43 LStrI, poiché vive in matrimonio non separato con una donna macedone titolare di un permesso di domicilio. Considerata la sua permanenza di oltre 27 anni, egli è radicato in Svizzera in misura tale che la misura richiede una giustificazione ai sensi dell'art. 8 CEDU. Le censure vanno esaminate secondo gli art. 95 e 96 LTF; il Tribunale federale si fonda sull'accertamento dei fatti dell'istanza precedente, salvo che sia manifestamente inesatto (arbitrario) o risulti da una violazione del diritto.
La pretesa al rinnovo si estingue se sussiste un motivo di revoca ai sensi dell'Art. 62 LStrI (art. 51 cpv. 2 lett. b LStrI nella versione previgente). L'istanza precedente ha fondato il mancato rinnovo sull'art. 62 cpv. 1 lett. a LStrI, secondo cui un permesso può essere revocato se nella procedura di autorizzazione sono state fornite false indicazioni o sono stati taciuti fatti essenziali. È richiesta l'intenzione di ingannare; è sufficiente che la pretesa sarebbe stata seriamente messa in discussione in caso di dichiarazioni veritiere. L'istanza precedente ha correttamente accertato che, alla luce dei debiti e della mancanza di prove di sforzi per ottenere un posto a tempo pieno, il rinnovo sarebbe stato seriamente messo in discussione se la situazione fosse stata comunicata.
Il ricorrente non si confronta in modo sostanziato con questo motivo di revoca. Il suo richiamo al fatto che la mancata comunicazione del licenziamento non sarebbe stata intenzionale è appellatorio e ignora il decreto d'accusa passato in giudicato per inganno delle autorità. La censura secondo cui l'art. 62 cpv. 1 lett. a LStrI non sarebbe applicabile a motivo della lunga permanenza non regge, poiché l'art. 63 cpv. 2 LStrI riguarda soltanto i permessi di domicilio. Le censure relative all'assenza di colpa nell'indebitamento e all'assenza di una grave violazione della sicurezza pubblica non colgono nel segno, poiché l'istanza precedente non si è basata sull'art. 62 cpv. 1 lett. c LStrI, ma ha tenuto conto di questi elementi solo nell'ambito della proporzionalità.
Il mancato rinnovo deve essere proporzionato (art. 5 cpv. 2 Cost., art. 8 n. 2 CEDU, Art. 96 LStrI). L'istanza precedente poteva fondarsi senza arbitrio sul rapporto della Clinica psichiatrica di Wil del 25 aprile 2017. Il matrimonio non è intatto,…