Fatti
L'assicurato, nato nel 1952, lavorava dal 19 aprile 1990 presso la [B. AG] come giardiniere ed era assicurato presso l'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) contro le conseguenze di infortuni e malattie professionali.
Il 2 marzo 2015, durante lo smontaggio di una scala a tre elementi, la parte superiore si è staccata e è caduta sulla testa dell'assicurato. Secondo il rapporto di dimissione dell'Ospedale [C.] del 3 marzo 2015, egli ha riportato una lesione centrale da scalpo del cuoio capelluto. La tomografia computerizzata del cranio e della colonna cervicale (CVC) non ha evidenziato né frattura né emorragia. In precedenza era presente una situazione successiva a una ferita da arma da fuoco all'occhio sinistro risalente al 1986.
La Suva ha inizialmente erogato prestazioni assicurative. Con decisione del 12 giugno 2017 le ha sospese con effetto dal 30 giugno 2017 e ha negato il diritto a una rendita e a un'indennità per danno integrale per difetto di un nesso causale adeguato. Su opposizione, ha confermato tale posizione (decisione su opposizione del 17 gennaio 2018).
Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso con sentenza del 5 marzo 2019 (UV.2018.00054).
Dinanzi al Tribunale federale, l'assicurato ha chiesto il rinvio per ulteriori accertamenti. La Suva ha chiesto il rigetto del ricorso, rinviando alla decisione su opposizione. Il tribunale cantonale e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) hanno rinunciato a presentare osservazioni.
L'assicurato ha presentato spontaneamente, il 28 giugno 2019, una replica e un articolo di giornale del 2 giugno 2019.
Oggetto del contendere: Se l'autorità precedente abbia confermato a ragione la sospensione delle prestazioni assicurative derivanti dall'infortunio del 2 marzo 2015, disposta con effetto dal 30 giugno 2017 e confermata con decisione su opposizione (nesso causale, chiusura del caso, adeguatezza).
Diritto
Ammissibilità degli atti: Il diritto di replica sussiste solo per prendere posizione sulle osservazioni della controparte (diritto incondizionato di replica, art. 6 n. 1 CEDU e art. 29 cpv. 1 Cost.). Poiché il tribunale cantonale e l'UFSP hanno rinunciato a presentare osservazioni e la Suva si è limitata a rinviare alla propria motivazione, la replica presentata spontaneamente dopo la scadenza del termine di ricorso non è stata presa in considerazione. L'articolo di giornale costituisce un vero e proprio fatto nuovo ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF e anche per questo non è rilevante. La censura di notificazione nulla a mezzo posta semplice non è fondata, poiché da ciò non deriva la nullità della decisione e il ricorso è stato tempestivamente presentato.
Obbligo di motivazione e diritto di essere sentito: La censura di rifiuto di motivazione ovvero di motivazione apparente è infondata. L'autorità precedente non deve esaminare dettagliatamente ogni singola obiezione; è sufficiente che dalla decisione emerga nel complesso quali circostanze fossero essenziali e da quali considerazioni si sia lasciato guidare il giudice.
Potere d'esame: Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio, ma di regola esamina solo le censure sollevate. In materia di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione infortuni, non è vincolato all'accertamento dei fatti da parte dell'autorità precedente.
Chiusura del caso e causalità: Sulla base della documentazione medica, l'autorità precedente ha accertato che non era più dimostrabile alcun substrato organico riconducibile all'infortunio. Le immagini diagnostiche e i riscontri neurologici non hanno mostrato lesioni strutturali, ma solo un gonfiore dei tessuti molli esterni. Da un ulteriore trattamento non era più da attendersi un miglioramento notevole, per cui la chiusura del caso con effetto dal 30 giugno 2017 non è censurabile (art. 19 cpv. 1 LAINF). I disturbi non sono stati inizialmente segnalati dopo l'infortunio; i disturbi alla spalla si sono manifestati per la prima volta oltre un anno e mezzo dopo l'infortunio.
Massima inquisitoria e apprezzamento anticipato delle prove: La rinuncia all'acquisizione di ulteriori atti (soccorso, ambulanza, pronto soccorso, polizia, procedimento…