Fatti

I ricorrenti, quattro persone membri del Consiglio di amministrazione dell'Ospedale neocastellano (HNE), sono stati nominati sotto l'impero della legge cantonale neocastellana sullo Stabilimento ospedaliero multisito del 30 novembre 2004 (LEHM/NE). Tale legge è stata sostituita dalla legge sull'Ospedale neocastellano dell'1° novembre 2016, entrata in vigore il 1° marzo 2017 (LHNE). I loro mandati sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2021.

Nel febbraio 2019 il Gran Consiglio ha adottato la legge sulla rete ospedaliera neocastellese (LRHNe). Il 15 maggio 2019 il Consiglio di Stato ha promulgato questa legge, con entrata in vigore al 1° novembre 2019.

Lo stesso giorno il Consiglio di Stato ha inviato ai membri del consiglio di amministrazione dell'HNE una lettera intitolata messa in opera della LRHNe, indicando che, secondo il servizio giuridico dello Stato, i loro mandati sarebbero terminati di fatto con l'abrogazione della LHNE, ossia al 31 ottobre 2019. Il Consiglio di Stato annunciava la designazione di un nuovo consiglio di amministrazione durante l'estate.

Il 18 giugno 2019 i quattro ricorrenti hanno proposto un ricorso in materia di diritto pubblico contro questa lettera. Chiedevano di accertare che essi restano membri del Consiglio di amministrazione della Rete ospedaliera neocastellese nella loro funzione precedente, in subordine la loro nomina in tale funzione, e chiedevano l'effetto sospensivo.

Questione principale: l'atto del Consiglio di Stato, che non emana da un'autorità giudiziaria, può essere impugnato dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'eccezione dell'art. 86 cpv. 3 LTF per atto di carattere politico preponderante, sostenendo i ricorrenti che il diritto cantonale non prevede alcuna via di ricorso cantonale (art. 28 LPJA, art. 82 LSt non applicabile).

Diritto

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e liberamente l'ammissibilità del ricorso. Secondo l'art. 86 cpv. 2 LTF, i Cantoni devono istituire tribunali superiori che statuiscono come autorità precedenti immediatamente il Tribunale federale, conformemente alla garanzia di accesso al giudice dell'art. 29a Cost., che ammette deroghe eccezionali. Le eccezioni previste dalla LTF riguardano gli atti normativi cantonali (art. 87 LTF), le decisioni relative ai diritti politici (art. 88 LTF) e le decisioni di carattere politico preponderante (art. 86 cpv. 3 LTF). Il Consiglio di Stato non essendo un'autorità giudiziaria, occorre esaminare se l'atto presenti un carattere politico preponderante.

L'eccezione dell'art. 86 cpv. 3 LTF deve essere interpretata in modo restrittivo. Essa si applica solo se l'aspetto politico prevale senza discussione. Il fatto che una decisione emani da un'autorità politica è un indizio, ma non determinante. Quando sono toccati interessi particolari, l'accesso al giudice è escluso solo se le considerazioni politiche prevalgono chiaramente e relegano in secondo piano gli interessi giuridici privati. Si impone una grande moderazione, poiché un rinvio all'autorità giudiziaria può essere inutile se non esiste alcuna questione giuridica controllabile.

Nel caso di specie, la risoluzione anticipata dei mandati di amministratori in seguito a una riorganizzazione strutturale si fonda esclusivamente su criteri di pianificazione e di strategia, il che presenta un aspetto politico, rafforzato dall'intenzione del Consiglio di Stato di designare un nuovo consiglio di amministrazione. Tuttavia, la misura incide sulla situazione giuridica dei ricorrenti, e non soltanto su…