Fatti
La ricorrente, [A. SA] (società immobiliare con sede a [V.] /GR, costituita nel 2008 per la pianificazione, lo sviluppo e la realizzazione di complessi edilizi nonché per l'acquisto, la vendita e la locazione di fondi), aveva quattro azionisti, ciascuno titolare del 25% delle azioni, tra cui [B.] .
Con contratto di compravendita del 15 dicembre 2017, la ricorrente ha venduto a [B.] le unità di proprietà per piani n. aaa e n. bbb nonché le quote di comproprietà n. ccc e n. ddd, situate nel comune di [U.] , al prezzo complessivo di fr. 1'010'600.--.
Con decisione del 1° febbraio 2018, l'ufficio delle imposte comunale di [U.] ha fissato un'imposta sul trasferimento immobiliare di fr. 20'212.-- (2% su fr. 1'010'600.--). Il comune di [U.] ha respinto l'opposizione con decisione su opposizione del 4 aprile 2018. Il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 4a Camera, ha respinto il ricorso con sentenza del 30 ottobre 2018.
Dinanzi al Tribunale federale, la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza cantonale e l'accertamento che, in applicazione della considerazione economica, non sia dovuta alcuna imposta sul trasferimento immobiliare. Il comune e l'istanza precedente chiedono la reiezione del ricorso.
La ricorrente lamenta che, ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 GKStG/GR, sarebbero imponibili solo i trasferimenti economici; il trasferimento sarebbe economicamente una divisione in natura, che secondo il messaggio concernente la GKStG/GR sarebbe esente da imposta. Essa sarebbe una 'società edilizia di fatto' sotto forma di società semplice, motivo per cui andrebbe trattata come la divisione in natura di un fondo detenuto in comunione di mano.
Diritto
Il ricorso in materia di diritto pubblico è formalmente ammissibile contro una decisione cantonale di ultima istanza in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2, art. 89 cpv. 1 LTF). La domanda di accertamento è inammissibile per mancanza di un interesse degno di protezione che vada oltre l'annullamento; non vi si entra nel merito.
L'imposta sul trasferimento immobiliare non è armonizzata in Svizzera (art. 129 cpv. 1 Cost.), per cui si applica il diritto cantonale, la cui applicazione il Tribunale federale esamina solo sotto il profilo dell'arbitrio (art. 9 Cost.) e di ulteriori diritti costituzionali. Vi è arbitrio quando la decisione è insostenibile, sia nella motivazione sia nel risultato, e non semplicemente quando appare sostenibile una soluzione diversa (DTF 145 II 32 consid. 5.1). La censura di disparità di trattamento va esaminata nell'ambito del divieto di arbitrio e dei principi di generalità e uniformità dell'imposizione (art. 127 cpv. 2 Cost.), tenendo conto del vasto margine di apprezzamento del legislatore cantonale.
Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 GKStG/GR è considerato trasferimento immobiliare ogni trasferimento del potere effettivo ed economico di disporre di un fondo. L'istanza precedente poteva ritenere senza arbitrio che il trasferimento dalla società all'azionista costituisca un trasferimento immobiliare economico. L'acquirente deteneva solo il 25% delle azioni ed era quindi economicamente titolare solo di un quarto; il potere effettivo di disporre poteva esercitarlo solo congiuntamente agli altri azionisti. Solo con il trasferimento egli ha acquisito il potere esclusivo di disposizione. Qualificare il passaggio dalla comproprietà alla proprietà esclusiva come trasferimento immobiliare economico non è insostenibile.
Il Tribunale federale esclude un'equiparazione alle società edilizie sotto forma di società semplici. La GKStG/GR non contiene alcuna disciplina speciale per i trasferimenti da società semplici o società edilizie; l'art. 9 lett. a GKStG/GR (esenzione in caso di divisione ereditaria) depone piuttosto a favore dell'imponibilità dei passaggi dalla proprietà comune alla proprietà esclusiva. La prassi dell'istanza precedente esonera l'acquisto da parte di un socio di una società semplice solo se egli aveva già un'influenza determinante, e riduce proporzionalmente l'imposta ai sensi dell'art. 8 cpv. 3 GKStG/GR. Il messaggio…