Art. 655 CC
Fondi
1 La proprietà fondiaria ha per oggetto i fondi.
2 Sono fondi nel senso di questa legge: 1. i beni immobili; 2. i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario; 3. le miniere; 4. le quote di comproprietà d’un fondo.
3 La servitù su un fondo può essere intavolata nel registro fondiario come diritto per sé stante e permanente se: 1. non è costituita né a favore di un fondo dominante né esclusivamente a favore di una determinata persona; e 2. è costituita per almeno 30 anni o per un tempo indeterminato.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Iscrizione di ipoteche legali degli artigiani ed imprenditori nell'ambito di una proprietà per piani (art. 712a cpv. 1 CC e 839 cpv. 2 CC)7 citazioni
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2Diritto del registro fondiario6 citazioni
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3Sull'identità del fondo nell'ambito dell'iscrizione provvisoria e definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori4 citazioni
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4Ammissibilità e portata giuridica d'un diritto di superficie di secondo grado. 1. Un diritto di superficie intavolato nel registro fondiario come diritto per sè stante e permanente può essere a sua volta gravato da una…4 citazioni
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5Divisione di un diritto di superficie per sé stante e permanente intavolato nel registro fondiario3 citazioni
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6Qualifica giuridica e ammissibilità di un contributo sulle abitazioni secondarie inutilizzate3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Grundstückerwerb durch Personen im Ausland5 citazioni
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4 citazioni
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Ehescheidung (Güterrecht)4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.