Fatti
Parti e procedura: La [A. AG] (convenuta, ricorrente), con sede a [U.] /SG, gestisce un'officina automobilistica e commercia veicoli nuovi e usati, tra l'altro del marchio VW. La Volkswagen AG (attrice 1, opponente 1), con sede a Wolfsburg, è titolare dei marchi internazionali denominativi 'VW' e 'VOLKSWAGEN' nonché del marchio denominativo/figurativo 'VW im Kreis'. La AMAG Automobil- und Motoren AG (attrice 2, opponente 2), con sede a Zurigo, è importatrice generale in Svizzera ed è autorizzata a utilizzare i diritti di marchio dell'attrice 1 e a concedere sublicenze.
Rapporto contrattuale: Alla fine del 2004, rispettivamente all'inizio del 2005, l'attrice 2 ha stipulato con la convenuta un contratto di concessionaria e un contratto di partner di assistenza per veicoli commerciali VW, con i quali la convenuta ha ottenuto lo status di rappresentanza ufficiale VW e il diritto di utilizzare il marchio. Il contratto di concessionaria è stato risolto di comune accordo con effetto al 31 dicembre 2013, il contratto di partner di assistenza con effetto al 30 giugno 2014. La convenuta ha continuato successivamente a offrire prevalentemente veicoli VW e prestazioni di assistenza.
Oggetto della lite: La convenuta ha utilizzato la denominazione 'VW-Land Toggenburg' su pannelli pubblicitari sul tetto, bandiere e un cartello autoportante, nonché, quantomeno in passato, il logo 'VW im Kreis' su supporti per targhe. Dopo le diffide del 4 e 25 agosto 2014, ha rimosso la denominazione dal proprio sito web; ulteriori diffide sono state inviate il 7 maggio e il 10 luglio 2015.
Procedura dinanzi al Tribunale di commercio: Il 30 settembre 2016 le attrici hanno promosso azione dinanzi al Tribunale di commercio del Cantone San Gallo. La domanda 1 chiedeva il divieto di usare 'VW-LAND' o 'VW-LAND TOGGENBURG' nel traffico commerciale, con la comminatoria della multa ai sensi dell'art. 292 CP. La domanda 2 riguardava il logo 'VW im Kreis' su supporti per targhe. Il procedimento cautelare è stato stralciato il 26 gennaio 2017. Con sentenza del 3 ottobre 2018 (HG.2016.142) il Tribunale di commercio ha accolto la domanda 1, ha stralciato la domanda 2 perché divenuta priva di oggetto e ha disciplinato le spese.
Procedura dinanzi al Tribunale federale: La convenuta ha interposto ricorso in materia civile chiedendo l'annullamento dei numeri del dispositivo 1, 3 e 4 nonché il rigetto della domanda 1. Le opponenti hanno chiesto la reiezione del ricorso. L'istanza inferiore ha rinunciato a formulare osservazioni. Con decisioni del 26 febbraio 2019 (superprovvisionale) e del 20 marzo 2019 è stato conferito effetto sospensivo al ricorso.
Diritto
Ammissibilità: Si tratta di una controversia di diritto civile ai sensi della LPM e della LCSl con unica istanza cantonale (art. 5 cpv. 1 lett. a e d CPC; art. 75 cpv. 2 lett. a LTF). Il ricorso in materia civile contro una decisione finale è ammissibile indipendentemente dal valore litigioso (art. 74 cpv. 2 lett. b LTF; art. 90 LTF). Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità, applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), ma di regola tratta soltanto i punti censurati ed è sottoposto al rigoroso principio della denuncia (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF). Esso è vincolato all'accertamento dei fatti da parte dell'istanza inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); le censure concernenti i fatti devono essere chiare e motivate (art. 105 cpv. 2 LTF). La ricorrente ha ampiamente disatteso tale quadro, per cui le sue nuove allegazioni di fatto, in particolare quelle relative alla conoscenza e al comportamento delle opponenti e alla problematica concorrenziale, sono rimaste senza seguito.
Uso concomitante in materia di marchi: La ricorrente ha lamentato un'applicazione errata dell'art. 13 cpv. 2 lett. e in combinato disposto con l'art. 3 cpv. 1 LPM. Ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 lett. e LPM, il titolare del marchio può vietare ai terzi di usare un segno su carta intestata, nella pubblicità o altrimenti nel traffico commerciale, qualora il segno sia escluso dalla protezione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LPM. Secondo la giurisprudenza, un commerciante può utilizzare il marchio altrui per descrivere i propri beni e servizi, purché la pubblicità si riferisca chiaramente alle proprie offerte; la pubblicizzazione generica del marchio, senza riferimento a un assortimento, resta riservata al titolare del marchio, e il limite è raggiunto quando si crea l'impressione errata di una particolare relazione con il titolare del marchio (DTF 128 III 146 consid. 2b; 126 III 322 consid. 3). Il Tribunale federale ha confermato che l'insegna 'VW-Land Toggenburg' è distintiva, in quanto individualizza l'azienda (art. 954a cpv. 2 CO). Sussisterebbe pertanto un uso concomitante distintivo, rientrante nel…