Fatti
Parti e istanze: La ricorrente ([A.] ), rappresentata da un avvocato, è un'insegnante di musica e pianista nata nel 1960. La controparte è l'Ufficio AI del Cantone di Zurigo. L'istanza precedente è il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo (sentenza del 7 novembre 2018, IV.2017.00393).
Oggetto: Assicurazione per l'invalidità; diritto a una rendita intera.
Fatti:
- La ricorrente ha subito il 2 giugno 2005 e il 12 giugno 2007 due tamponamenti e nel dicembre 2007 si è annunciata all'assicurazione per l'invalidità per ottenere prestazioni.
- Ha prodotto la perizia giudiziaria dell'Ospedale [B.] dell'8 dicembre 2016, allestita nel processo di responsabilità civile.
- Con decisione del 28 febbraio 2017 l'Ufficio AI ha negato il diritto a una rendita. Il Tribunale delle assicurazioni sociali ha respinto il ricorso interposto contro tale decisione.
Questione controversa: Se l'istanza precedente abbia violato il diritto federale negando il diritto a una rendita.
Argomenti della ricorrente:
- La motivazione sarebbe insufficiente, poiché l'istanza precedente non si sarebbe pronunciata sulle domande probatorie.
- Le diagnosi contenute nella perizia (sindrome dolorosa cervicocefalica e cervicospondilogena cronica, complesso sintomatico polimorfo, disturbo da somatizzazione con tratti di personalità accentuati) sarebbero state valutate erroneamente; in particolare non sussisterebbe una diagnosi Z.
- Il reddito da valido sarebbe stato accertato in modo manifestamente errato. Essa aveva chiesto di acquisire gli atti del processo civile o di sospendere la procedura, dato che in quella sede il reddito da valido era oggetto di prova. Così sarebbero stati violati il diritto di essere sentiti e la massima inquisitoria.
Accertamenti dell'istanza precedente:
- La perizia soddisfa i requisiti di una perizia probante; si deve quindi partire da una capacità lavorativa del 100% come insegnante di pianoforte e in attività adeguate.
- Secondo l'estratto del conto individuale (CI), il reddito negli anni dal 1995 al 2004 era compreso tra Fr. 15'200.- e Fr. 47'698.-.
- Un aumento duraturo del reddito non è provato, poiché non è stato prodotto alcun contratto con reddito a lungo termine. Si deve quindi partire da un reddito corrispondente a quello precedente il primo infortunio.
- Ai fini del calcolo sono determinanti i redditi dal 1997 al 2001, da cui risulta un reddito medio di Fr. 36'977.95.
Conclusioni davanti al Tribunale federale: Concessione di una rendita intera, in via subordinata rinvio per completamento degli atti e nuovo giudizio.
Diritto
Potere di esame: Il Tribunale federale esamina la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). L'accertamento dei fatti può essere corretto solo in caso di accertamento manifestamente inesatto o di violazione del diritto, se il vizio può essere determinante (art. 97 cpv. 1 e art. 105 cpv. 2 LTF). Il diritto è applicato d'ufficio, ma l'esame si limita di regola alle censure sollevate (art. 106 cpv. 1 LTF; art. 42 cpv. 1 LTF).
Basi giuridiche: L'invalidità è disciplinata dall'art. 4 cpv. 1 LAI e dall'art. 8 cpv. 1 LPGA. In caso di disturbi psichici la capacità lavorativa deve essere accertata con una procedura probatoria strutturata (DTF 143 V 418; 143 V 409; 141 V 281). Il grado d'invalidità è determinato, per le persone esercitanti un'attività lucrativa, mediante il confronto dei redditi (art. 28a cpv. 1 LAI e art. 16 LPGA; DTF 130 V 343). Per il reddito da valido è determinante ciò che la persona assicurata avrebbe verosimilmente guadagnato da sana al momento dell'inizio del diritto alla rendita. Di regola si parte dall'ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari; le eccezioni devono essere preponderatamente verosimili (DTF 139 V 28; 135 V 58). In presenza di un reddito fortemente fluttuante, realizzato a breve termine, occorre fare riferimento alla media su un periodo più lungo. Uno sviluppo professionale può essere considerato solo se vi sono indizi concreti di un avanzamento effettivamente realizzato.
Obbligo di motivazione e perizia: L'istanza precedente non si è espressamente pronunciata sulle domande probatorie. Dalla decisione risulta tuttavia implicitamente perché le indicazioni e i mezzi di prova relativi al reddito del 2005 non erano determinanti, ossia perché singoli incarichi non dimostrano un aumento duraturo del reddito. La motivazione è quindi sufficiente, anche se non ogni argomento è stato trattato singolarmente (DTF 142 III 433 consid. 4.3.2). Il Tribunale federale non ravvisa un accertamento manifestamente inesatto: l'istanza precedente ha riconosciuto la perizia come probante e ha quindi ammesso i pregiudizi diagnosticati, compresa la diagnosi psichiatrica. I tratti di personalità accentuati non…