Fatti

L'attore (ricorrente) e il convenuto (ricorso incidentale) hanno concluso il 9 settembre/13 ottobre 2013 un accordo denominato 'Patent Besicherungs-Vereinbarung'. Con esso l'attore ha concesso un mutuo di EUR 300'000.-- per la costruzione di un impianto pilota per il trattamento delle acque di zavorra. Per l'estinzione del debito, il punto 4 (i) prevedeva la conversione in quote societarie (un mutuo di EUR 150'000.-- corrisponde all'1 % della società).

Nell'agosto 2014 la [C. GmbH] (poi [C. AG] ) è stata iscritta nel registro di commercio del Cantone di Zugo; l'attore è stato presidente del consiglio di amministrazione dal 21 novembre 2014 all'11 novembre 2016. L'impianto non è mai stato completato e non è stato possibile commercializzarlo.

Il 27 ottobre 2014 l'attore ha versato al convenuto fr. 300'000.-- e il 30 ottobre 2014 fr. 175'000.--. L'attore ha sostenuto che si trattava di mutui concordati oralmente; il convenuto ha obiettato che si trattava di un investimento. Con un'e-mail del 14 ottobre 2014 l'attore aveva inviato una 'aktuelle Übersicht bezüglich des [C.] -Investments' (panoramica aggiornata sull'investimento in [C.] ), in cui si parlava di pagamenti della famiglia [A.] per EUR 1,5 milioni come 'Up Front' e veniva illustrato un modello di partecipazione (2 milioni per il 3 %, 5 milioni per l'8 %, 10 milioni per il 15 % della [C. AG] ).

L'attore ha promosso esecuzione il 4 febbraio 2016 per fr. 475'000.--, e il convenuto ha interposto opposizione. Con petizione del 12 ottobre 2016 presentata al Tribunale cantonale di Appenzello Esterno, l'attore ha chiesto il pagamento di fr. 475'000.-- oltre interessi al 6 % dal 27 novembre 2014, nonché l'eliminazione dell'opposizione. Il Tribunale cantonale ha riconosciuto interessi al 5 % e ha accolto la domanda; si è basato in particolare su un'e-mail del convenuto del 1° agosto 2015, con cui questi confermava di aver ricevuto due mutui.

Con sentenza del 2 aprile 2019 il Tribunale superiore del Cantone di Appenzello Esterno ha annullato la sentenza di primo grado e ha respinto la domanda e la richiesta di eliminazione dell'opposizione. Ha ritenuto che la tesi del mutuo fosse insufficientemente sostanziata (mancavano indicazioni sul 'come' e sul 'quando' dell'accordo) e per questo non ha assunto prove; anche l'arricchimento senza causa è stato negato.

L'attore ha proposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e l'integrale accoglimento della domanda, in via subordinata il rinvio. Il convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese. L'istanza inferiore non ha presentato osservazioni. La domanda di effetto sospensivo è stata respinta.

Diritto

La legittimazione ricorsuale dell'attore sussiste solo nella misura in cui è soccombente davanti all'istanza inferiore; nella parte in cui chiede interessi al 6 % oltre quelli al 5 % richiesti, essa manca. La data di decorrenza degli interessi nel dispositivo (27 novembre 2015 anziché 2014) non è stata contestata nella procedura di appello.

Nel principio dispositivo le parti sopportano l'onere di allegazione di tutti i fatti costitutivi della pretesa (art. 55 CPC). Se la controparte contesta l'allegazione sufficiente, si applica l'onere di sostanziazione: le allegazioni devono essere scomposte in singoli fatti e presentate in modo tale da poter assumere la prova o offrire la prova contraria. Un rinvio globale a documenti non è sufficiente.

Secondo l'art. 312 CO il mutuante si impegna a trasferire la proprietà del denaro, il mutuatario a restituirlo. L'obbligo di restituzione non deriva dalla mera consegna di denaro, bensì dalla promessa di restituzione; eccezionalmente la sola consegna di denaro può bastare, qualora non sia ragionevolmente spiegabile diversamente che come mutuo (art. 8 CC). Determinante è il consenso normativo, che secondo la buona fede può essere imputato anche senza una effettiva volontà interiore. L'istanza inferiore ha negato a torto la sostanziazione: l'attore aveva addotto fatti ausiliari (scarsità di liquidità, urgenza, e-mail del convenuto del 1° agosto 2015, lettera del 21 novembre 2014) che avrebbero dovuto essere valutati come catena indiziaria. Un accordo orale era effettivamente insufficientemente sostanziato, ma l'istanza inferiore avrebbe dovuto esaminare la catena indiziaria.

L'e-mail del convenuto del 1° agosto 2015, con cui egli confermava di aver ricevuto due mutui, è rilevante secondo la giurisprudenza in materia di considerazione del comportamento successivo delle parti nel quadro di un consenso effettivo. L'autenticità non è stata contestata tempestivamente e le obiezioni del convenuto (dichiarazioni confuse, mancata menzione degli…