Fatti

L'insorto, nato nel 1975, si è iscritto il 12 settembre 2017 presso l'Ufficio regionale di collocamento Zürich Hardturmstrasse (URC) per il collocamento in un impiego a tempo pieno. Con lettera del 15 settembre 2017 l'URC lo ha invitato a presentare entro il 20 settembre 2017 le sue ricerche di lavoro personali per il periodo dal 1° giugno al 12 settembre 2017. Il formulario è pervenuto all'URC soltanto il 25 settembre 2017.

Con decisione del 28 settembre 2017 e decisione su opposizione del 16 novembre 2017, l'Ufficio dell'economia e del lavoro del Cantone di Zurigo (UEL) ha sospeso il diritto alle indennità dell'insorto per 13 giorni a partire dal 12 settembre 2017.

Con sentenza del 17 dicembre 2018 il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha parzialmente accolto il ricorso e ha ridotto la durata della sospensione a 2,1 giorni. Esso è partito da una durata di sospensione in linea di principio adeguata di 5 giorni (scala delle sospensioni SECO, cifra D79, 1.E n. 1, da 5 a 9 giorni), ma ha tenuto conto del termine molto breve, del ritardo solo marginale e del guadagno intermedio di 2'572 franchi conseguito nel settembre 2017 a fronte di un guadagno assicurato di 4'450 franchi, il che ha comportato una quota di copertura di circa il 42 %.

L'UEL impugna la sentenza con ricorso in materia di diritto pubblico chiedendo che la decisione precedente sia annullata e la decisione su opposizione confermata. Fa valere che, secondo la prassi, in caso di mancata presentazione delle ricerche di lavoro al momento dell'iscrizione va fissato un breve termine suppletivo e che, in caso di omissione, si deve sanzionare secondo la cifra D79, 1.B (nessuna ricerca di lavoro durante il termine di disdetta, da 12 a 18 giorni). La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e l'insorto hanno rinunciato a presentare una risposta.

Litigioso è se la riduzione della sospensione a 2,1 giorni da parte dell'istanza precedente sia conforme al diritto federale.

Diritto

Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e esamina in linea di principio soltanto le censure sollevate, salvo che i vizi giuridici non siano manifesti (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF). Secondo l'art. 17 cpv. 2 LADI e l'art. 20 cpv. 1 lett. d OADI, la persona assicurata deve presentare al momento dell'iscrizione la prova delle proprie ricerche di lavoro; l'obbligo di ricerche sufficienti inizia già con la disdetta. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI è prevista una sospensione in caso di inosservanza delle prescrizioni di controllo o delle istruzioni; questa disposizione ha la funzione di fattispecie residuale.

L'art. 26 cpv. 2 OADI, secondo cui le ricerche di lavoro presentate in ritardo non sono prese in considerazione, riguarda, secondo il chiaro tenore letterale, la prova per ogni periodo di controllo e non la prova da produrre al momento dell'iscrizione. Se il secondo periodo sia applicabile per analogia può restare aperto, poiché ciò non fornisce nulla di concreto per la durata della sospensione.

Secondo l'art. 45 cpv. 3 OADI, in caso di colpa lieve la sospensione dura da 1 a 15 giorni. Le direttive amministrative della SECO (prassi LADI ALE) non vincolano il giudice, ma vanno considerate nella misura in cui costituiscono una concretizzazione convincente delle prescrizioni legali. Determinante per la durata è unicamente la gravità della colpa secondo il comportamento complessivo; la fissazione è una questione di apprezzamento che può essere corretta soltanto in caso di eccesso o difetto del potere di apprezzamento o di abuso del medesimo.

Collocare la durata della sospensione nella fascia più bassa della colpa lieve non viola il diritto federale. Anche una violazione della scala delle sospensioni non sussiste: la categoria per ricerche di lavoro presentate in ritardo per la prima volta (cifra…