Fatti

I contribuenti (coniugi, ricorrenti, rappresentati da un avvocato) avevano il domicilio fiscale nel Cantone Basilea Città. Nella dichiarazione fiscale 2015 hanno dichiarato 30'000 azioni nominative della [D. AG] (società in accomandita per azioni con sede in [U.] /BS) con un valore fiscale di Fr. 4'200'000.--, ma non hanno indicato il dividendo lordo di Fr. 900'000.-- scaduto nel 2015.

Con decisioni di tassazione del 4 maggio 2017, l'Amministrazione delle contribuzioni del Cantone Basilea Città (KSTV/BS) ha aggiunto il dividendo e ha comunicato che il diritto al rimborso dell'imposta preventiva (Fr. 315'000.--) decade per mancanza di dichiarazione. L'opposizione è stata respinta con decisione su opposizione del 31 luglio 2017; la Commissione cantonale di ricorso in materia fiscale del Cantone Basilea Città ha respinto il ricorso il 20 settembre 2018.

Con ricorso in materia di diritto pubblico del 10 gennaio 2019, i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione e il rimborso dell'imposta preventiva con interessi di mora. La KSTV/BS chiede l'accoglimento, richiamando la nuova disciplina dell'art. 23 LIP entrata in vigore il 1° gennaio 2019. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) chiede la reiezione, in via subordinata il rinvio per verificare i presupposti dell'art. 23 cpv. 2 LIP nella versione del 28 settembre 2018.

Questione controversa: Se il diritto al rimborso sia perso dipende dal fatto che il dividendo sia stato omesso intenzionalmente (incluso il dolo eventuale) o soltanto per negligenza. È pacifico che l'indicazione sia avvenuta successivamente, in una procedura di tassazione non ancora cresciuta in giudicato, e che l'autorità abbia aggiunto il reddito d'ufficio.

Posizioni delle parti:

  • Ricorrenti: Solo negligenza nella mancata dichiarazione; complessità della situazione patrimoniale (circa 100 pagine di dichiarazione fiscale, numerosi titoli), trasformazione e cambio di ragione sociale della [D. AG] (2014/2015), età avanzata, mancanza di formazione fiscale, problemi di salute, mancanza di una prova del dividendo e lacune di memoria. Inoltre sarebbe fuori dalla realtà dichiarare gli interessi non soggetti a imposta preventiva su un prestito obbligatoriamente convertibile, ma tacere deliberatamente il dividendo.

    KSTV/BS: Anch'essa solo negligenza; nonostante l'entità del dividendo e la negazione di una distribuzione su domanda del rappresentante legale, si tratterebbe di semplice disattenzione, non di intenzione di sottrazione.

    AFC: Il ricorrente è iscritto nel registro di commercio dall'aprile 2014 come organo di sorveglianza della [D. AG] , dunque avrebbe dovuto sapere del dividendo; il rappresentante fiscale e legale si era informato su un dividendo nel febbraio e nell'agosto 2016, per cui una semplice dimenticanza è esclusa. Data l'eccezionale entità del dividendo, esso non può essere considerato secondario neppure per una persona benestante; il ricorrente ne ha comunque negato chiaramente l'esistenza.

    Registro di commercio: Secondo la pubblicazione FUSC del 10 aprile 2014 (giornale del 7 aprile 2014), il ricorrente era iscritto come organo di sorveglianza. La società ha operato fino al 30 ottobre 2015 sotto una ragione sociale identica al cognome del ricorrente.

    Diritto

    Diritto applicabile: La perdita del diritto è stata disciplinata nuovamente con effetto dal 1° gennaio 2019. Ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 LIP, perde il diritto al rimborso chi non indica redditi gravati dall'imposta preventiva contrariamente alle prescrizioni di legge. Ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 LIP, la perdita non si verifica se i redditi non sono stati indicati per negligenza nella dichiarazione fiscale e vengono regolarizzati in una procedura di tassazione, di revisione o di imposizione suppletiva non ancora cresciuta in giudicato (lett. a), oppure se sono aggiunti d'ufficio dall'autorità fiscale (lett. b). Ai sensi dell'art. 70d LIP, il nuovo diritto si applica ai crediti dal 1° gennaio 2014, purché non vi sia ancora una decisione passata in giudicato. Poiché il credito è sorto nel 2015 e non è ancora stato giudicato in via definitiva, si applica il nuovo diritto.

    Delimitazione tra dolo e negligenza: Secondo i principi sulla sottrazione d'imposta (art. 12 cpv. 2, art. 104 e art. 333 cpv. 1 CP), è sufficiente il dolo eventuale se il contribuente ritiene possibile il risultato e lo accetta. È una questione di fatto se il contribuente fosse consapevole dell'inesattezza (elemento della conoscenza) e volesse o accettasse la tassazione errata (elemento della volontà). Se la conoscenza è provata, la volontà si presume; questa presunzione è difficilmente confutabile. Vi è negligenza cosciente quando l'agente confida in modo contrario al dovere che il risultato non si verifichi. La violazione del dovere si valuta secondo le circostanze e la situazione personale (formazione, capacità intellettive, esperienza professionale). La delimitazione è difficile nel caso concreto. Il Tribunale federale esamina gli accertamenti di fatto solo per manifesta inesattezza, mentre l'interpretazione del concetto di dolo è esaminata liberamente.

    Considerazione delle iscrizioni nel registro di commercio: Le iscrizioni nel registro di commercio pubblicate conformemente alla legge sono fatti notori accessibili a chiunque, la cui conoscenza è presunta, e possono essere considerate d'ufficio dal Tribunale federale. Esse fanno sorgere dubbi sulla versione dei ricorrenti, secondo cui non avrebbero avuto una visione d'insieme a causa dei cambi di ragione…