Fatti

Parti e istanze: Il ricorrente, nato nel 1951, lavorava dal 1987 come giardiniere presso la [B. AG] ed era assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali presso la Basler Versicherung AG (opponente). Il Tribunale cantonale di Sciaffusa era l'istanza precedente.

Infortunio e trattamento: Il 28 marzo 2014 l'assicurato è caduto sulla spalla destra durante lavori di manutenzione. Sono state diagnosticate una rottura del tendine del sovraspinato e una sindrome da conflitto subacromiale destra. Il 10 novembre 2014 è stata eseguita un'artroscopia diagnostica della spalla con sutura tendinea, débridement e decompressione.

Procedura amministrativa: La Basler ha versato l'indennità giornaliera fino al 31 dicembre 2016, le cure mediche fino al 18 agosto 2016 e un'indennità per menomazione dell'integrità del 10 %. Con decisione del 22 marzo 2017 ha negato il diritto a una rendita d'invalidità. L'opposizione è stata respinta con decisione su opposizione dell'8 settembre 2017. Il Tribunale cantonale ha respinto il ricorso il 29 ottobre 2019.

Oggetto del contendere: Dinanzi al Tribunale federale era controversa unicamente la questione se l'istanza precedente avesse violato il diritto federale negando il diritto alla rendita. L'indennità per menomazione dell'integrità non era più contestata ed era passata in parte in giudicato.

Base medica: Secondo la perizia del 18 agosto 2016, l'assicurato è inabile al lavoro nella sua attività di giardiniere nella misura del 20 %. Un'attività adeguata, senza movimenti ripetitivi al di sopra dell'orizzontale, è esigibile al 100 %.

Reddito: Il reddito da valido di fr. 54'000.-- non era contestato. L'istanza precedente ha determinato il reddito da invalido sulla base della RSS 2014 (tabella TA1, livello di competenza 1) in fr. 66'453.--, dopo la conversione su 41,7 ore. Ha negato una deduzione per menomazione. Non è risultata alcuna perdita di guadagno; anche con una deduzione del 25 % il grado d'invalidità sarebbe stato solo del 7,7 %.

Applicazione dell'art. 28 cpv. 4 OAINF: L'istanza precedente ha applicato la regola speciale per gli assicurati anziani, benché non vi fosse un'infermità legata all'età. Al momento della decisione su opposizione l'assicurato aveva raggiunto l'età del pensionamento, per cui un cambiamento professionale o una riqualificazione sono stati considerati illusori.

Diritto

Ambito di esame: Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF), ma di regola è vincolato alle censure sollevate, salvo che i vizi siano manifesti (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 145 V 57 consid. 4.2). Nelle prestazioni pecuniarie dell'assicurazione infortuni non è vincolato all'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente (art. 97 cpv. 2 e art. 105 cpv. 3 LTF).

Basi giuridiche: L'istanza precedente ha esposto correttamente il diritto alla rendita (art. 18 cpv. 1 LAINF), il concetto di invalidità (art. 8 LPGA), di incapacità di guadagno (art. 7 LPGA) e il metodo generale del confronto dei redditi (art. 16 LPGA). Il Consiglio federale ha disciplinato, nell'art. 28 cpv. 4 OAINF, fondandosi sull'art. 18 cpv. 2 LAINF, in particolare la determinazione del grado d'invalidità per gli assicurati che, per ragioni di età, non possono più riprendere un'attività lucrativa (variante I) o nei quali l'età avanzata contribuisce in modo rilevante al pregiudizio (variante II). Determinante è allora il reddito che un assicurato di età media potrebbe conseguire. Lo scopo è evitare gradi d'invalidità troppo elevati e rendite permanenti con carattere di rendita di vecchiaia, poiché le rendite d'invalidità dell'assicurazione infortuni durano fino alla morte e, raggiunta l'età di pensionamento, non possono più essere riesaminate (art. 19…