Fatti
Oggetto del procedimento sono le fattispecie penali della mala gestione (art. 165 CP) e della falsità in documenti ripetuta (art. 251 CP). Il ricorrente ([A.] , rappresentato da avvocato) era membro del consiglio di amministrazione della [C. AG] e ne era l'unico azionista. Gli si rimprovera di aver allestito, per gli esercizi 2008-2010, conti annuali falsi, omettendo di registrare obbligazioni della [C. AG] derivanti da un contratto di licenza con la [D. GmbH] , anch'essa da lui controllata. Inoltre, omettendo l'avviso di eccedenza debitoria, avrebbe aggravato lo stato di eccedenza debitoria della [C. AG] .
Il Tribunale penale del Cantone di Zugo ha condannato il ricorrente il 24 novembre 2017 per mala gestione e falsità in documenti ripetuta a una pena pecuniaria di 73 aliquote giornaliere da Fr. 100.--, con sospensione condizionale con un periodo di prova di due anni, quale pena complementare alla sentenza della Procura pubblica del Cantone Ticino del 17 settembre 2012, nonché a una multa di Fr. 1'800.--. Il Tribunale superiore del Cantone di Zugo ha respinto l'appello con sentenza del 14 maggio 2019.
Il ricorrente ha proposto ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo l'assoluzione dalle accuse di mala gestione e di falsità in documenti ripetuta, nonché il rinvio per una nuova decisione sulle spese e sulle indennità. Il ricorso è stato respinto e le spese giudiziarie di Fr. 3'000.-- sono state poste a carico del ricorrente.
Diritto
Il ricorrente ha anzitutto lamentato una violazione del principio dell'accusa e dell'art. 251 CP. Il Tribunale federale ha rilevato che l'accusa determina l'oggetto del procedimento e deve concretizzare le imputazioni sotto il profilo oggettivo e soggettivo in misura sufficiente affinché la persona imputata possa difendersi adeguatamente. L'accusa di falsità in documenti ripetuta è sufficientemente specificata, poiché l'atto d'accusa descrive espressamente l'allestimento di conti annuali falsi e la sottoscrizione delle dichiarazioni di completezza destinate all'organo di revisione.
Quanto all'aspetto oggettivo della falsità in documenti, il Tribunale federale ha osservato che la contabilità commerciale è prescritta dalla legge e idonea a provare fatti giuridicamente rilevanti. Una registrazione contabile errata adempie la fattispecie se rappresenta un quadro complessivo falso e viola al contempo le norme sulla contabilizzazione. Il ricorrente ha contestato la validità del contratto di licenza, sostenendo che, in quanto rappresentante di entrambe le società, avrebbe concluso un negozio con sé stesso non ammissibile. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, l'autocontrattazione è in linea di principio invalida, salvo che sia esclusa la possibilità di un pregiudizio o che il rappresentante sia stato espressamente autorizzato o il negozio sia stato approvato. Se il rappresentante che contratta con sé stesso è anche l'unico azionista, viene meno l'esigenza di protezione della società. Poiché il ricorrente era l'unico organo e l'unico azionista, non sussisteva alcun negozio con sé stesso invalido.
Il Tribunale federale ha confermato la valutazione della istanza precedente, secondo cui il contratto di licenza era stato concluso validamente al più tardi il 2 luglio 2008. Vi deponevano la data del contratto, le dichiarazioni dello stesso ricorrente, le fatturazioni dei canoni di licenza senza riserve, una decisione fiscale (tax ruling) nonché l'originaria insinuazione del credito nel fallimento. Il successivo ritiro del credito nella procedura di graduatoria non depone contro la sua esistenza, poiché possono sussistere diversi motivi per tale ritiro. Una dilazione di pagamento convenuta non modifica il momento del sorgere del debito e quindi nemmeno l'obbligo di registrazione secondo i principi di una corretta contabilità. La realizzazione oggettiva della fattispecie di falsità in documenti ripetuta è quindi accertata.
Quanto all'aspetto soggettivo, il ricorrente ha lamentato la mancanza di considerazioni sull'intenzione di ingannare. Il Tribunale federale ha rilevato che l'intenzione di ingannare risulta di regola dalla volontà di far valere il documento come autentico o veritiero, il che, nel caso di specie, discende dalle imputazioni dell'accusa. L'intenzione di procurarsi un vantaggio consiste nel ritardare la dichiarazione di fallimento e nel celare l'eccedenza debitoria; un'intenzione di procurarsi un…