Art. 53 vCost.
Esistenza e territorio dei Cantoni
1 La Confederazione protegge l’esistenza e il territorio dei Cantoni.
2 Qualsiasi modifica del n. dei Cantoni richiede il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché quello del Popolo svizzero e dei Cantoni.
3 Le modifiche territoriali tra Cantoni richiedono il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché un decreto d’approvazione dell’Assemblea federale.
4 Le rettifiche di confine possono essere convenute direttamente tra i Cantoni.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Protezione della personalità dopo la morte, impugnazione di un ordine d'autopsia, capacità di essere parte2 citazioni
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2Inumazioni commerciali fuori dai cimiteri pubblici0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni04/07/2003 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.