Art. 61 LAVS
Decreti cantonali
1 Ogni Cantone istituisce mediante decreto una cassa di compensazione cantonale avente carattere di ente autonomo cantonale di diritto pubblico. È fatto salvo il cpv. 1bis.
1bis La cassa di compensazione cantonale può fare parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali, se questo ha carattere di ente autonomo di diritto pubblico ed è dotato di una commissione amministrativa indipendente dal Cantone.
2 Il decreto cantonale necessita dell’approvazione della Confederazione e contiene disposizioni su:
- a. i compiti e le competenze del gerente della cassa;
- b. l’organizzazione interna della cassa;
- c. … d. le norme relative alla riscossione di contributi per le spese di amministrazione; dbis. la nomina dell’ufficio di revisione;
- e. il controllo dei datori di lavoro;
- f. l’approvazione del conto d’esercizio e del rapporto di gestione della cassa di compensazione;
- g. l’istituzione della commissione amministrativa nonché le dimensioni, la composizione e le competenze della stessa.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Decorrenza del termine di perenzione3 citazioni
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2Violazione dell'obbligo di annunciare il nuovo matrimonio di un beneficiario di una rendita vedovile; restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse; inizio del termine di perenzione di un anno in caso di conosce…2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Alters- und Hinterlassenenversicherung (Witwerrente; Rückerstattung)3 citazioni
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Altersrente1 citazioniVSBES.2025.3· 10/12/2024 · 1 citazioni de
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1 citazioni25/08/2016 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.