Fatti
Il signor S., nato nel 1964, ha ricevuto a partire da maggio 2000 una normale rendita vedovile dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, dopo che la sua prima moglie era deceduta il 29 aprile 2000. Nel settembre 2011, la cassa di compensazione del Cantone di Berna ha appreso che S. si era risposato il 2 aprile 2004. Di conseguenza, la cassa ha disposto il 27 settembre 2011 la revoca retroattiva della rendita vedovile a partire da maggio 2004 e ha richiesto a S. la restituzione di tutti gli importi di rendita indebitamente percepiti, per un totale di Fr. 103'434.-. A seguito del suo ricorso, la cassa di compensazione ha ridotto l'importo da restituire a Fr. 70'890.-, corrispondente alle rendite vedovili indebitamente versate a partire da ottobre 2006.
Legge
Il Tribunale federale ha constatato che il diritto del ricorrente alla rendita vedovile finora percepita è cessato con il suo nuovo matrimonio del 2 aprile 2004 e che le prestazioni indebitamente percepite in seguito devono essere in linea di principio restituite. Doveva essere esaminato se il diritto di ripetizione dell'amministrazione fosse già decaduto a causa del termine di decadenza relativo di un anno ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 LPGA, quando la cassa di compensazione ha emesso la sua decisione di restituzione.
Il Tribunale federale ha affermato che, ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 LPGA, il momento determinante per l'inizio del decorso del termine è quello in cui l'amministrazione, esercitando la dovuta diligenza, avrebbe dovuto riconoscere che sussistevano i presupposti per una restituzione. La conoscenza di un ufficio amministrativo incompetente in tal…