Art. 120 OAVS

Disposizioni particolari

1 Gli agricoltori e le organizzazioni agricole, membri di un’associazione fondatrice, possono, a loro scelta, affiliarsi alla cassa cantonale di compensazione o alla cassa di compensazione professionale. Si dovranno però in ogni caso regolare i conti con la cassa di compensazione del Cantone di domicilio, quando si tratti di contributi di salariati agricoli per salari dei quali deve essere versato un contributo particolare in conformità della legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF) .
2 Se un’azienda cantonale o comunale, membro di un’associazione fondatrice, forma una parte dell’amministrazione cantonale o comunale senza essere giuridicamente indipendente, il Cantone o il Comune può decidere di affiliare l’azienda alla cassa cantonale di compensazione o alla cassa di compensazione professionale.
3 È riservata in ogni caso la competenza delle casse di compensazione della Confederazione.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Liti concernenti i affiliazione alle casse. - In sede amministrativa giusta l'art. 127 OAVS compete al solo Ufficio federale delle assicurazioni sociali di statuire (consid
    · 19/02/1975 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    Cambiamento di cassa
    · 12/02/2013 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Alters- und Hinterlassenenversicherung (Kassenwechsel)
    · 25/01/2016 · 1 citazioni de
  • 12/02/2013 · 1 citazioni de
  • · 11/08/2015 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.