Fatti
La Cassa di compensazione di Basilea Città ha presentato ricorso contro le decisioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali del 14 e 15 febbraio 1973, con le quali 10 aziende domiciliate a Basilea, che in precedenza appartenevano alla Cassa di compensazione di Basilea Città, sono state sottoposte alla Cassa di compensazione della Camera di commercio e industria di Basilea a partire dal 1° gennaio 1973. Il Dipartimento federale dell'interno ha respinto il ricorso della Cassa di compensazione di Basilea Città il 19 dicembre 1973.
La Cassa di compensazione di Basilea Città ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo chiedendo l'annullamento delle decisioni dell'Ufficio federale e del Dipartimento e l'accertamento che le 10 aziende continuino ad essere membri del ricorrente. La Cassa di compensazione della Camera di commercio e industria di Basilea ha chiesto di non entrare nel merito del ricorso, in subordine di respingerlo.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni è giunto alle seguenti conclusioni
I.1. Le decisioni dell'Ufficio federale sull'appartenenza alla cassa devono essere considerate decisioni ai sensi dell'art. 5 LPA, in quanto incidono sui diritti e sugli obblighi sia delle casse di compensazione che dei loro membri.
I.2. La Cassa di compensazione di Basilea Città è legittimata a ricorrere contro la decisione dell'Ufficio federale, in quanto unità organizzativa autonoma ha un…