Art. 64 LAVS
Affiliazione alle casse e obbligo di informare
1 Sono affiliati alle casse di compensazione professionali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, che fanno parte di una delle associazioni fondatrici. I datori di lavoro e le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, che sono membri nel contempo di un’associazione professionale e di un’associazione interprofessionale saranno, a loro libera scelta, affiliati alla cassa di compensazione dell’associazione professionale o a quella dell’associazione interprofessionale.
2 Sono affiliati alle casse di compensazione cantonali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente che non fanno parte di un’associazione fondatrice di una cassa di compensazione professionale, nonché le persone che non hanno un occupazione lucrativa e gli assicurati a dipendenza di datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi.
2bis Gli assicurati che cessano di esercitare un’attività lucrativa prima di raggiungere l’età di riferimento restano affiliati quali persone senza attività lucrativa alla cassa di compensazione precedentemente competente, se hanno raggiunto il limite d’età richiesto; il Consiglio federale fissa questo limite d’età. Il Consiglio federale può stabilire che il loro coniuge senza attività lucrativa e tenuto a pagare i contributi sia affiliato alla stessa cassa di compensazione.
3 L’affiliazione di un datore di lavoro a una cassa di compensazione si estende a tutti gli impiegati e operai per i quali egli è tenuto a versare dei contributi.
3bis Le persone assicurate in virtù dell’articolo 1a cpv. 4 lett. c sono affiliate alla stessa cassa di compensazione del coniuge.
4 Il Consiglio federale emana le disposizioni sull’affiliazione di datori di lavoro e di persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, che fanno parte di più associazioni professionali o che esercitano la loro attività in più di un Cantone.
5 I datori di lavoro, le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, le persone che non hanno un’occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione.
6 In deroga all’articolo 35 LPGA , le controversie sull’affiliazione alle casse di compensazione sono giudicate dal competente ufficio federale. La sua decisione può essere invocata dalle casse di compensazione e dalle persone interessate entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso riguardante l’affiliazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Liti concernenti i affiliazione alle casse. - In sede amministrativa giusta l'art. 127 OAVS compete al solo Ufficio federale delle assicurazioni sociali di statuire (consid22 citazioni
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2Affiliazione a una cassa in qualità di lavoratore indipendente13 citazioni
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3Affiliazione e cambiamento della cassa (art. 64 LAVS e 121 OAVS)7 citazioni
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4Cambiamento di cassa5 citazioni
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5Decisione sull'affiliazione a una cassa di compensazione4 citazioni
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6Art. 45 cpv. 1 e 2 PA2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni12/02/2013 · 3 citazioni de
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Alters- und Hinterlassenenversicherung (Kassenwechsel)2 citazioni
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.