Fatti

La cooperativa A. era membro dell'Associazione per le questioni di assicurazione sociale delle istituzioni pubbliche del Cantone di Berna ed era affiliata alla Cassa di compensazione del Cantone di Berna. Il 1° gennaio 2013 voleva passare alla Cassa di compensazione Titolare dell'impresa di Berna, ma la Cassa di compensazione cantonale lo ha rifiutato. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha respinto il cambio di cassa con decisione del 20 marzo 2013. Contro questo, la cooperativa A. ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale, che non è entrato nel merito e ha rinviato la questione all'UFAS per l'espletamento della procedura di opposizione. L'UFAS ha quindi presentato ricorso per questioni di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale accoglie il ricorso dell'UFAS. Esso afferma che le decisioni dell'UFAS sull'appartenenza alla cassa ai sensi dell'art. 64 cpv. 6 LAVS sono soggette a ricorso e non è necessariamente richiesta una procedura di opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA. I lavori preparatori mostrano che il legislatore ha voluto applicare le disposizioni procedurali della LPGA solo nei casi in cui l'UFAS decide in prima istanza sulle prestazioni assicurative. Negli altri casi, in particolare nell'ambito della vigilanza come in questo caso, la procedura deve invece essere disciplinata dalla Legge federale sulla procedura amministrativa.

Di…