Art. 123 OAVS

Rendite ordinarie all’estero

1 Gli aventi diritto che abitano all’estero ricevono le loro rendite dalla Cassa svizzera di compensazione. L’UFAS può consentire eccezioni per i membri di comunità religiose che abitano all’estero.
2 L’UFAS regola la questione della competenza a pagare le rendite agli aventi diritto che rientrano in Svizzera dopo il verificarsi dell’evento assicurato.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 20 cpv. 1 prima frase OAF (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2007)
    · 15/06/2011 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
    · 15/06/2011 · 1 citazioni de
  • Obergericht / Versicherungsgericht / 2. Kammer — VBE.2022.171
    VBE.2022.171
    · 26/10/2022 · 0 citazioni de
  • · 04/07/2018 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.