Art. 123 OAVS
Rendite ordinarie all’estero
1 Gli aventi diritto che abitano all’estero ricevono le loro rendite dalla Cassa svizzera di compensazione. L’UFAS può consentire eccezioni per i membri di comunità religiose che abitano all’estero.
2 L’UFAS regola la questione della competenza a pagare le rendite agli aventi diritto che rientrano in Svizzera dopo il verificarsi dell’evento assicurato.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 20 cpv. 1 prima frase OAF (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2007)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti1 citazioni
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Obergericht / Versicherungsgericht / 2. Kammer — VBE.2022.1710 citazioniVBE.2022.171· 26/10/2022 · 0 citazioni de
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.