Art. 68 OAVS
Rendite ordinarie
1 Il modulo di richiesta deve contenere tutte le indicazioni necessarie per il calcolo della rendita.
2 Sulla base di queste indicazioni, la cassa di compensazione determina se l’avente diritto ha o aveva il domicilio in Svizzera, fa riunire dall’Ufficio centrale di compensazione (UCC) i conti individuali, quindi esamina il diritto alla rendita e la stabilisce.
3 La decisione di assegnazione della rendita dev’essere notificata alle parti, segnatamente:
- a. all’avente diritto, personalmente, o al suo rappresentante legale;
- b. alla terza persona o all’autorità che ha fatto valere il diritto alla rendita o alla quale è versata la rendita;
- c. all’assicuratore contro gli infortuni competente, se è tenuto a fornire prestazioni;
- d. ...
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Calcolo della rendita di vecchiaia; computo e ripartizione degli accrediti per compiti educativi nel caso di un figlio nato al di fuori di un matrimonio da una madre separata giudizialmente dal marito e detentrice dell'…0 citazioni
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2Art. 29 cpv. 2 Cost.: Notificazione di decisioni di rendita0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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