Fatti
Questa decisione riguarda una controversia tra A. e la Cassa di compensazione per il settore bancario svizzero nonché il Tribunale amministrativo del Cantone di Friburgo. La questione principale è se, quando sono soddisfatte le condizioni per il tetto delle rendite individuali per le coppie sposate, l'amministrazione debba notificare le due decisioni di rendita a ciascun coniuge.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha già riconosciuto in una precedente sentenza (DTF 126 V 455) che il coniuge del destinatario di una decisione emessa in virtù della Legge sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) ha il diritto di presentare un ricorso amministrativo se e nella misura in cui l'atto amministrativo ha un impatto diretto o potenziale sull'importo della sua stessa rendita di vecchiaia. Quando il coniuge è interessato in questo modo, egli è anche legittimato, nella misura in cui è leso, a presentare un ricorso di diritto amministrativo contro la decisione dell'autorità cantonale di ricorso, indipendentemente dal fatto che abbia o meno contestato la decisione.
Nel caso in esame, il Tribunale federale sottolinea che, considerata la stretta connessione tra le rendite individuali limitate dei coniugi (un aumento dell'una comporta generalmente una diminuzione dell'altra), entrambi i coniugi sono direttamente interessati dalla decisione relativa alla rendita dell'altro coniuge. Da un punto di vista procedurale, è quindi necessario che, nei casi in cui le condizioni per il tetto siano soddisfatte, l'amministrazione notifichi le due decisioni di…