Art. 35 LAVS
2. Somma delle due rendite per coniugi
1 La somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se:
- a. entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia o a una percentuale di essa;
- b. uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia o a una percentuale di essa e l’altro a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità.
2 Non è prevista nessuna riduzione a scapito dei coniugi che non vivono più in comunione domestica in seguito ad una decisione giudiziaria.
3 Le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle due rendite accordate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta o che percepiscono soltanto una percentuale della rendita.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Conseguenze in materia di procedura.16 citazioni
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2Art. 29quinquies cpv. 4 lett. a, art. 29bis cpv. 1 LAVS: Interpretazione della nozione "insorgere dell'evento assicurato"13 citazioni
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3Art. 29 cpv. 2 Cost.: Notificazione di decisioni di rendita13 citazioni
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4Art. 36 cpv. 2 LAI. - Le condizioni della ripartizione prevista all'art. 29quinquies cpv. 3 lett. a LAVS sono adempiute anche laddove uno dei coniugi abbia diritto a una rendita di vecchiaia e l'altro a una rendita d'in…11 citazioni
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59 citazioni
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6Fissazione dei contributi di persone senza attività lucrativa6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione invalidità5 citazioni
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4 citazioni
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4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.