Fatti
J.G. e sua moglie U.G. non erano più attivi professionalmente e pertanto erano soggetti all'obbligo contributivo ai sensi della 10a revisione dell'AVS. La Cassa federale di compensazione ha calcolato i contributi per J.G. e U.G. sulla base della metà del loro patrimonio coniugale e del reddito pensionistico ai sensi dell'art. 28 cpv. 4 OAVS. J.G. e U.G. hanno presentato un reclamo contro questo calcolo, sostenendo che i contributi dovessero essere calcolati solo sulla base del loro rispettivo patrimonio e reddito pensionistico.Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS rientra nell'ambito della norma di delega legale di cui all'art. 10 cpv. 1 LAVS. La disposizione rappresenta un adeguamento appropriato della precedente giurisprudenza, secondo la quale le condizioni sociali di un coniuge sono determinate anche dai mezzi finanziari dell'altro coniuge. Sebbene la regolamentazione, in combinazione con il tetto contributivo di cui all'art. 10 cpv. 1 LAVS, possa comportare che le coppie sposate in ottime condizioni finanziarie siano svantaggiate rispetto alle coppie non sposate in situazioni analoghe, il Tribunale federale non ha rilevato alcuna violazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 4 Cost., in quanto il diritto delle assicurazioni sociali si basa sullo stato…