Art. 118 LStrI

Inganno nei confronti delle autorità

1 Chiunque inganna le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Chiunque, nell’intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri, contrae matrimonio con uno straniero o facilita, incoraggia o rende possibile un siffatto matrimonio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
3 La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se l’autore:
  1. a. ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento; o b. ha agito per un’associazione o un gruppo costituitisi per commettere tali reati in modo continuato.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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