Art. 68 LStrI
Espulsione
1 Fedpol può disporre, previa consultazione del SIC, l’espulsione nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
2 Con l’espulsione è impartito un termine di partenza adeguato.
3 L’espulsione è accompagnata da un divieto d’entrare in Svizzera di durata determinata o indeterminata. Fedpol può, per motivi gravi, sospendere temporaneamente il divieto.
4 Se l’interessato ha violato in modo rilevante o ripetutamente od espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l’allontanamento è immediatamente esecutivo.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ricorso al Tribunale federale contro una decisione del Tribunale amministrativo federale con la quale quest'ultimo ha respinto un ricorso contro il diniego della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) di rilasciare…1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Landesverweisung (Art. 66a StGB)11 citazioni
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6 citazioni
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6 citazioni22/03/2021 · 6 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.