Art. 74 LStrI
Assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio
1 L’autorità cantonale competente può imporre a uno straniero di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio se:
- a. lo straniero non è in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio e perturba o mette in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici, segnatamente mediante traffico illecito di stupefacenti; o b. è stata pronunciata nei suoi confronti una decisione di allontanamento o di espulsione passata in giudicato e indizi concreti fanno temere che lo straniero non lasci la Svizzera entro il termine di partenza o lo straniero non ha rispettato il termine di partenza impartitogli;
- c. il rinvio coatto è stato differito (art. 69 cpv. 3).
1bis L’autorità cantonale competente impone a uno straniero collocato in un centro speciale di cui all’articolo 24a LAsi di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio.
2 Queste misure sono ordinate dall’autorità del Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione, è competente il Cantone in cui è ubicato il centro. Il divieto di accedere a un dato territorio può essere ordinato anche dall’autorità del Cantone in cui si trova questo territorio.
3 Contro queste misure è ammissibile il ricorso a un’autorità giudiziaria cantonale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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14 citazioni22/03/2021 · 14 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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